Art. 28 
 
Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  del  materiale
  derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 
 
  1. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,
sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016,  n.
389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e  12
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  19
settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati  ai  sensi  delle
medesime disposizioni. 
  2.  Il  Commissario  straordinario,  nell'ambito  del  comitato  di
indirizzo e pianificazione di cui al comma  10,  sentita  l'Autorita'
nazionale anticorruzione,  predispone  e  approva  il  piano  per  la
gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti  dagli  interventi  di
prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto. 
  3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di: 
    a) fornire gli strumenti tecnici ed  operativi  per  la  migliore
gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni; 
    b) individuare le risorse occorrenti e  coordinare  il  complesso
delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione delle
macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi; 
    c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione  delle
macerie,  la  possibilita'  di  recuperare  le   originarie   matrici
storico-culturali degli edifici crollati; 
    d) operare  interventi  di  demolizione  di  tipo  selettivo  che
tengano conto delle  diverse  tipologie  di  materiale,  al  fine  di
favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando
il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento; 
    e) limitare il volume dei rifiuti  recuperando  i  materiali  che
possono essere utilmente impiegati come nuova  materia  prima  ((  da
mettere a disposizione per  la  ricostruzione  conseguente  ai  danni
causati dagli  eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1,  e  se  non
utilizzati il ricavato della loro vendita e' ceduto  come  contributo
al Comune da cui provengono tali materiali. )) 
  4. In deroga all'articolo 184  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali  derivanti  dal
crollo parziale o totale degli edifici  pubblici  e  privati  causati
dagli eventi sismici (( di  cui  all'articolo  1  nonche'  ))  quelli
derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici
pericolanti disposte dai  Comuni  interessati  dagli  eventi  sismici
nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su  incarico
dei medesimi, sono classificati rifiuti  urbani  non  pericolosi  con
codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e  trasporto
da effettuarsi verso i centri  di  raccolta  comunali  e  i  siti  di
deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le  situazioni
in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi  ed  effettuare,
in condizioni di  sicurezza,  le  raccolte  selettive.  Ai  fini  dei
conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore  dei  materiali
di cui al presente articolo e' il Comune  di  origine  dei  materiali
stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del  decreto
citato legislativo n. 152 del 2006. 
  5.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse
architettonico, artistico e  storico,  nonche'  quelli  dei  beni  ed
effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia  storica,
i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura
locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.  Tali  materiali  sono
selezionati e  separati  secondo  le  disposizioni  delle  competenti
Autorita', che ne individuano anche  il  luogo  di  destinazione.  Il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  integra
con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   le   disposizioni
applicative gia' all'uopo stabilite dal soggetto  attuatore  nominato
ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le  autorizzazioni
previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale,
ove necessarie, si  intendono  acquisite  con  l'assenso  manifestato
mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante  del
Ministero che partecipa alle operazioni. 
  6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al  comma  4  ai
centri di raccolta comunali ed ai siti di  deposito  temporaneo  sono
operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i  territori  interessati  o  dei
Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche  amministrazioni
a diverso titolo coinvolte,  direttamente  o  attraverso  imprese  di
trasporto autorizzate da essi incaricate. Le  predette  attivita'  di
trasporto,  sono  effettuate  senza   lo   svolgimento   di   analisi
preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a  prendere  in
consegna i rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(RAEE) nelle condizioni in  cui  si  trovano,  con  oneri  a  proprio
carico. 
  7. In coerenza con quanto stabilito al comma  1,  anche  in  deroga
alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica  della  sussistenza
delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della  salute
pubblica,  sono   individuati,   dai   soggetti   pubblici   all'uopo
autorizzati, eventuali e ulteriori  appositi  siti  per  il  deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al  31  dicembre  2018,
autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a  ricevere  i   materiali
predetti, e a detenerli  nelle  medesime  aree  per  un  periodo  non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo  3,  comma
1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
1° settembre 2016, n. 391, sono  autorizzati,  nei  limiti  temporali
necessari, fino al 31 dicembre 2018, e  possono  detenere  i  rifiuti
gia' trasportati per un periodo non  superiore  a  dodici  mesi.  Per
consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali  di
cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga,  fino
al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e  tipologie  di  rifiuti
conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica  istruttoria
semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che
cio'   determini   modifica   e   integrazione   automatiche    delle
autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la  salute  e  la
sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti  a
darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente
ai fini della raccolta e gestione  in  condizioni  di  sicurezza.  Il
Commissario straordinario autorizza, qualora  necessario,  l'utilizzo
di impianti mobili per le operazioni di selezione  e  separazione  di
flussi omogenei di rifiuti da avviare agli  impianti  autorizzati  di
recupero e smaltimento. Il Commissario  straordinario  stabilisce  le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al
comma 4 raccolti e trasportati, nonche'  dei  rifiuti  gestiti  dagli
impianti di recupero e smaltimento. 
  8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui  al  comma  6
ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo  svolgimento  di
analisi  preventive,  procedono  allo  scarico  presso  le   piazzole
attrezzate  e  assicurano  la  gestione  dei  siti  provvedendo,  con
urgenza,  all'avvio  agli  impianti  di   trattamento   dei   rifiuti
selezionati presenti nelle  piazzole  medesime.  Tali  soggetti  sono
tenuti altresi' a fornire il  personale  di  servizio  per  eseguire,
previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e
cernita dal  rifiuto  tal  quale,  delle  matrici  recuperabili,  dei
rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro  avvio  agli  impianti
autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 
  9. Al fine di agevolare i flussi  e  ridurre  al  minimo  ulteriori
impatti  dovuti  ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani   indifferenziati
prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla  popolazione  colpita
dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gia' allo
scopo  autorizzati  secondo  il  principio  di   prossimita',   senza
apportare modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla
eventuale definizione dei bacini di provenienza  dei  rifiuti  urbani
medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si  accorda
preventivamente con i gestori degli  impianti  dandone  comunicazione
alla Regione e all'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale
(ARPA) territorialmente competenti. 
  10.  Il  Commissario  straordinario  costituisce  un  comitato   di
indirizzo e pianificazione delle attivita' di rimozione dei rifiuti e
della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o  da  un  suo
delegato e composto  dai  Sindaci  e  dai  Presidenti  delle  Regioni
interessate  dal  sisma  ovvero  da  loro  delegati,  nonche'  da  un
rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, dello sviluppo economico,  del  Dipartimento
dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile  del
Ministero  dell'interno,  del  Comando  carabinieri  per  la   tutela
dell'ambiente - CCTA, del Corpo forestale dello  Stato,  fatto  salvo
quanto previsto dal decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA),  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),   del   Parco
nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale
dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono  corrisposti
gettoni, compensi o  altri  emolumenti,  comunque  denominati,  fatti
salvi  i  rimborsi  spese  che  restano  comunque  a   carico   delle
amministrazioni di appartenenza. 
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i materiali nei  quali  si  rinvenga,  anche  a  seguito  di
ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di
cui al comma 4. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e  sono
gestiti (( secondo le indicazioni di cui al presente comma  )).  Tali
materiali   non   possono   essere   movimentati,   ma    perimetrati
adeguatamente con nastro segnaletico.  L'intervento  di  bonifica  e'
effettuato  da  una  ditta  specializzata.  Qualora  il  rinvenimento
avvenga durante  la  raccolta,  il  rifiuto  residuato  dallo  scarto
dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di  tutte
le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE,  mantiene
la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso  con  codice  CER
20.03.99 e e'  gestito  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente
articolo.  Qualora  il  rinvenimento   avvenga   successivamente   al
conferimento presso il sito  di  deposito  temporaneo,  il  rimanente
rifiuto, privato del materiale contenente amianto,  e  sottoposto  ad
eventuale separazione  e  cernita  delle  matrici  recuperabili,  dei
rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto
urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere
gestito  per  l'avvio  a  successive   operazioni   di   recupero   e
smaltimento. In quest'ultimo  caso  i  siti  di  deposito  temporaneo
possono  essere  adibiti  anche  a  deposito,  in  area  separata  ed
appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per  quanto  riguarda
gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di  asportare
e  smaltire  correttamente  tutto  il  materiale,  devono  presentare
all'Organo di Vigilanza competente per  territorio  idoneo  piano  di
lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di
sanita' pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che
entro  24  ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di   Sanita'   pubblica
individuano un nucleo di operatori esperti che  svolge  attivita'  di
assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli  aspetti
di competenza. 
  12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le  aziende
unita'  sanitaria  locale  territorialmente  competenti,  nell'ambito
delle proprie  competenze  in  materia  di  tutela  ambientale  e  di
prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo,  al  fine  di  evitare  il
caricamento indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei  beni  di
interesse  architettonico,  artistico  e   storico,   assicurano   la
vigilanza e il rispetto del presente articolo. 
  13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e  a
quelli relativi alla raccolta,  al  trasporto,  al  recupero  e  allo
smaltimento dei rifiuti, provvede il  Commissario  straordinario  con
proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul  fondo
di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte  operano  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.