(( Art. 28-bis 
 
                 Misure per incentivare il recupero 
                     dei rifiuti non pericolosi 
 
  1. Al fine di  consentire  l'effettivo  recupero  dei  rifiuti  non
pericolosi derivanti da attivita' di  costruzione  e  demolizione,  a
seguito degli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate  ai  sensi  degli
articoli 208, 209, 211, 213, 214 e  216  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, deve avvenire  entro  tre  anni  dalla  data  di
assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2.  Fino  al  31  dicembre  2020,  previo   parere   degli   organi
tecnico-sanitari  competenti,  e'  aumentato  del  50  per  cento  il
quantitativo di rifiuti non pericolosi,  derivanti  da  attivita'  di
costruzione   e   demolizione   conseguenti   agli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  indicato,  in  ciascuna
autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e  216  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero. ))