Art. 28 
 
 
                    (Contratti misti di appalto) 
 
  1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali,  o  le
concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o
piu' tipi di prestazioni, sono aggiudicati  secondo  le  disposizioni
applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto  principale
del  contratto  in  questione.  Nel  caso  di  contratti  misti,  che
consistono in parte in servizi ai sensi della parte  II,  titolo  VI,
capo II, e in parte in  altri  servizi,  oppure  in  contratti  misti
comprendenti  in  parte  servizi  e  in  parte  forniture,  l'oggetto
principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato  tra
quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico  che
concorre alla procedura di affidamento di  un  contratto  misto  deve
possedere i requisiti di qualificazione e  capacita'  prescritti  dal
presente  codice  per  ciascuna  prestazione  di   lavori,   servizi,
forniture prevista dal contratto. 
  2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali,
aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice  e  in
altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7. 
  3.  Se  le  diverse  parti  di  un   determinato   contratto   sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi  5,  6  e  7.  Se  le
diverse parti di un determinato  contratto  sono  oggettivamente  non
separabili, si applica il comma 9. 
  4. Se  una  parte  di  un  determinato  contratto  e'  disciplinata
dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
o dal decreto legislativo  15  novembre  2011,  n.  208,  si  applica
l'articolo 160. 
  5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal
presente codice nonche' appalti  che  non  rientrano  nell'ambito  di
applicazione del presente decreto, le amministrazioni  aggiudicatrici
o gli enti aggiudicatori possono  scegliere  di  aggiudicare  appalti
distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico.  Se
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  aggiudicatori  scelgono
di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte,  la  decisione
che determina quale regime giuridico si applica a  ciascuno  di  tali
appalti distinti e' adottata in base alle caratteristiche della parte
distinta di cui trattasi. 
  6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o  gli  enti  aggiudicatori
scelgono di aggiudicare un appalto  unico,  il  presente  decreto  si
applica, salvo quanto previsto all'articolo  160,  all'appalto  misto
che  ne  deriva,  a  prescindere  dal  valore  delle  parti  cui   si
applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico  cui
tali parti sarebbero state altrimenti soggette. 
  7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi  di  appalti
di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il  contratto  misto
e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente codice
che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche' il  valore
stimato  della  parte  del  contratto  che  costituisce  un   appalto
disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo  167,
sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35. 
  8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori
ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono
determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da  1  a
12. 
  9.  Se  le  diverse  parti  di  un   determinato   contratto   sono
oggettivamente non separabili, il  regime  giuridico  applicabile  e'
determinato  in  base  all'oggetto  principale   del   contratto   in
questione. 
  10. Nei  settori  speciali,  nel  caso  di  contratti  destinati  a
contemplare piu' attivita', gli enti aggiudicatori possono  scegliere
di aggiudicare appalti distinti per  ogni  attivita'  distinta  o  di
aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori  scelgono  di
aggiudicare appalti distinti, la decisione che  determina  il  regime
giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata
in base alle caratteristiche dell'attivita' distinta di cui trattasi.
In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se
gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto  unico,  si
applicano i commi 11 e  12.  Tuttavia,  quando  una  delle  attivita'
interessate  e'  disciplinata  dall'articolo  346  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  o  dal  decreto  legislativo  15
novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo  160.  La  decisione  di
aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare piu'  appalti  distinti
non puo' essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto
o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice. 
  11. A un appalto destinato  all'esercizio  di  piu'  attivita'  nei
settori  speciali  si  applicano  le   disposizioni   relative   alla
principale attivita' cui e' destinato. 
  12. Nel  caso  degli  appalti  nei  settori  speciali  per  cui  e'
oggettivamente  impossibile  stabilire  a   quale   attivita'   siano
principalmente   destinati,   le   disposizioni   applicabili    sono
determinate come segue: 
  a) l'appalto e' aggiudicato secondo le  disposizioni  del  presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle
attivita'  cui  e'  destinato   l'appalto   e'   disciplinata   dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli  appalti  nei  settori
ordinari e l'altra  dalle  disposizioni  relative  all'aggiudicazione
degli appalti nei settori speciali; 
  b) l'appalto e' aggiudicato secondo le  disposizioni  del  presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle
attivita'  cui  e'  destinato   l'appalto   e'   disciplinata   dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli  appalti  nei  settori
speciali e l'altra  dalle  disposizioni  relative  all'aggiudicazione
delle concessioni; 
  c) l'appalto e' aggiudicato secondo il presente codice se una delle
attivita'  cui  e'  destinato   l'appalto   e'   disciplinata   dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli  appalti  nei  settori
speciali e l'altra non e' soggetta ne' a  tali  disposizioni,  ne'  a
quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari
o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni. 
  13. Le stazioni appaltanti  ricorrono  alle  procedure  di  cui  al
presente articolo solo nei casi  in  cui  l'elemento  tecnologico  ed
innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente
rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo  la  messa  a
gara del progetto esecutivo. 
 
          Note all'art. 28 
              -  Si  riporta  l'articolo   346   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              "Articolo 346 
              (ex articolo 296 del TCE) 
              1. Le disposizioni dei trattati non ostano  alle  norme
          seguenti: 
              a)  nessuno  Stato   membro   e'   tenuto   a   fornire
          informazioni  la  cui   divulgazione   sia   dallo   stesso
          considerata  contraria  agli  interessi  essenziali   della
          propria sicurezza; 
              b) ogni  Stato  membro  puo'  adottare  le  misure  che
          ritenga necessarie alla tutela degli  interessi  essenziali
          della  propria  sicurezza  e  che   si   riferiscano   alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico; tali misure non devono alterare le  condizioni  di
          concorrenza nel  mercato  interno  per  quanto  riguarda  i
          prodotti che non  siano  destinati  a  fini  specificamente
          militari. 
              2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
          della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
          stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si  applicano
          le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).". 
              - Il decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.  208
          (Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della  direttiva  2009/81/CE)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.