Art. 28 
 
          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono  inserite
le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»; 
      2)  alla  lettera  a),  le  parole   «,   evidenziando   quelli
effettivamente sostenuti e quelli  imputati  al  personale  per  ogni
servizio erogato» sono soppresse; 
      3) la lettera b) e' abrogata. 
 
          Note all'art. 28: 
              Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 32. (Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i
          servizi erogati) - 1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i
          gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi
          o il documento contenente  gli  standard  di  qualita'  dei
          servizi pubblici. 
              2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici
          servizi, individuati i servizi  erogati  agli  utenti,  sia
          finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10,  comma  5,
          pubblicano: 
              a) i costi contabilizzati e il relativo  andamento  nel
          tempo; 
              b) (abrogata).».