Art. 28 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»; b) al comma 2: 1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»; 2) alla lettera a), le parole «, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato» sono soppresse; 3) la lettera b) e' abrogata.
Note all'art. 28: Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto: «Art. 32. (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati) - 1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici. 2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo; b) (abrogata).».