Art. 28
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10
novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi
1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione
della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e' abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al
30 aprile 2016.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18
aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni
relative all'anno 2015.
4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di
interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il
30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18
aprile 2005, n. 84.
5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano
fino al 31 dicembre 2016.
6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18
aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla
ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.
Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e degli articoli
6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 84/2005 (Attuazione
della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2005, n. 118, e' il seguente:
«Art. 1 (Soggetti tenuti alle comunicazioni). - 1. Le
banche, le societa' di intermediazione mobiliare, le Poste
italiane S.p.a., le societa' di gestione del risparmio, le
societa' finanziarie e le societa' fiduciarie, residenti
nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle
entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il
cui pagamento e' attribuito direttamente a persone fisiche
residenti in un altro Stato membro, che ne siano
beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono
considerate beneficiarie effettive degli interessi se
ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale. Le
suddette comunicazioni sono, altresi', effettuate da ogni
altro soggetto, anche persona fisica, residente nel
territorio dello Stato, che per ragioni professionali o
commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi
alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi
obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia
di soggetti non residenti.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate,
all'atto della riscossione, anche dalle entita' alle quali
sono pagati o e' attribuito un pagamento di interessi a
vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel
territorio dello Stato e diverse da:
a) una persona giuridica;
b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i
criteri di determinazione del reddito di impresa;
c) un organismo di investimento collettivo in valori
mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE
del 20 dicembre 1985 del Consiglio.».
«Art. 6 (Trasmissione degli elementi informativi). - 1.
I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 3, comunicano gli
elementi informativi indicati all'art. 5, secondo le
modalita' e i termini stabiliti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta
comunicazione di cui al comma 1, da parte dei soggetti
indicati nel medesimo comma 1, si applica la sanzione
amministrativa da 2.065 euro a 20.658 euro.
3. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate
con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la
sanzione minima.».
«Art. 7 (Scambio automatico di informazioni). - 1.
L'Agenzia delle entrate comunica gli elementi informativi
acquisiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, all'autorita'
competente dello Stato membro di residenza del beneficiario
effettivo.
2. La comunicazione di informazioni e' automatica e ha
luogo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel
corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di
interessi di cui all'art. 2.
3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del 19
dicembre 1977 del Consiglio, si applicano allo scambio di
informazioni previsto dal presente decreto legislativo, a
condizione che le disposizioni in esso contenute non vi
deroghino. Tuttavia, l'art. 8 della direttiva 77/799/CEE
non si applica alle informazioni da fornire ai sensi del
presente decreto legislativo.
4. Ai fini del presente articolo, per autorita'
competente di uno Stato membro si intende una qualsiasi
delle autorita' notificate dagli Stati membri alla
Commissione europea.».
«Art. 9 (Richiesta di non applicazione della ritenuta
alla fonte). - 1. Il beneficiario effettivo residente nel
territorio dello Stato puo' chiedere la non applicazione
della ritenuta alla fonte di cui all'art. 11 della
direttiva 2003/48/CE da parte degli Stati membri
autorizzati a prelevarla e che abbiano adottato la
procedura di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art.
13 della direttiva medesima. A tale fine il beneficiario
effettivo richiede all'Agenzia delle entrate il rilascio di
un certificato indicante:
a) il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice
fiscale del beneficiario effettivo;
b) la denominazione e l'indirizzo del soggetto non
residente che e' tenuto all'applicazione della ritenuta di
cui al citato art. 11 della direttiva nei predetti Stati;
c) il numero di conto del beneficiario effettivo o,
in assenza di tale riferimento, l'identificazione del
titolo di credito.
2. Tale certificato produce effetti per un periodo di
tre anni a decorrere dalla data di rilascio. Esso viene
rilasciato al beneficiario effettivo che ne faccia
richiesta entro due mesi dalla presentazione della
richiesta medesima».
«Art. 10 (Eliminazione delle doppie imposizioni). - 1.
Allo scopo di eliminare la doppia imposizione che potrebbe
derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui
all'art. 11 della direttiva 2003/48/CE, se gli interessi
percepiti dal beneficiario effettivo residente nel
territorio dello Stato sono stati assoggettati alla
suddetta ritenuta, e' riconosciuto al beneficiario
effettivo medesimo un credito d'imposta determinato ai
sensi dell'art. 165 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. Se l'importo della ritenuta operata di cui al comma
1 e' superiore all'ammontare del credito d'imposta
determinato ai sensi dell'art. 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui
non sia applicabile il citato art. 165, il beneficiario
effettivo puo' chiedere il rimborso, rispettivamente,
dell'eccedenza o dell'intera ritenuta; in alternativa, puo'
utilizzare la modalita' di compensazione prevista dall'art.
17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».