Art. 28 Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i conservatori»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'AgID puo' irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale e, limitatamente alle attivita' di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e o del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Nei casi di particolare gravita' l'AgID puo' disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.»; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalita' per adempiere.»; d) al comma 2, le parole: «nel sistema» sono sostituite dalle seguenti: «nei sistemi di posta elettronica certificata» e le parole: «il certificatore qualificato o» sono soppresse; e) al comma 3 dopo le parole «commi 1» inserire le seguenti: «, 1-bis;»; f) il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 32-bis del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 32-bis Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i conservatori. 1. L'AgID puo' irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale e, limitatamente alle attivita' di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e o del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Nei casi di particolare gravita' l'AgID puo' disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal Direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. 1-bis. L'AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalita' per adempiere. 2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nei sistemi di posta elettronica certificata che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicita' legale. 4. (abrogato).»