Art. 28 
 
 
Classificazione delle denominazioni di origine  e  delle  indicazioni
                             geografiche 
 
  1. Le DOP si classificano in: 
    a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG); 
    b) denominazioni di origine controllata (DOC). 
  2. Le DOCG e  le  DOC  sono  le  menzioni  specifiche  tradizionali
utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP.  Le
menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung»  e  «Kontrollierte  und
garantierte  Ursprungsbezeichnung»  possono  essere  utilizzate   per
designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella  Provincia
di Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco. Le menzioni «Appellation
d'origine contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et  garantie»
possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC  e
DOCG  prodotti  nella   regione   Valle   d'Aosta,   di   bilinguismo
italiano-francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano
in garantirano  poreklo»  possono  essere  utilizzate  per  designare
rispettivamente i vini a  DOC  e  DOCG  prodotti  nelle  province  di
Trieste, Gorizia e Udine, in conformita' alla legge 23 febbraio 2001,
n. 38, recante norme a tutela  della  minoranza  linguistica  slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia. 
  3. Le IGP comprendono le  indicazioni  geografiche  tipiche  (IGT).
L'indicazione geografica tipica  costituisce  la  menzione  specifica
tradizionale utilizzata dall'Italia per  designare  i  vini  IGP.  La
menzione «Vin de pays» puo' essere utilizzata per i vini IGT prodotti
nella regione Valle d'Aosta,  di  bilinguismo  italiano-francese,  la
menzione «Landwein» per  i  vini  IGT  prodotti  nella  Provincia  di
Bolzano, di bilinguismo italiano-tedesco, e  la  menzione  «Dež  elma
oznaka» per i vini IGT prodotti nelle province di Trieste, Gorizia  e
Udine, in conformita' alla legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
  4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al  presente
articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere
indicate   nell'etichettatura   da   sole   o   congiuntamente   alla
corrispondente espressione europea DOP e IGP. 
 
          Note all'art. 28: 
              - La legge 23 febbraio 2001,  n.  38  (Norme  a  tutela
          della   minoranza   linguistica   slovena   della   regione
          Friuli-Venezia  Giulia),  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56.