Art. 28 
 
                            Retribuzione 
 
  1. Il trattamento economico, previsto per il servizio  prestato  in
Italia, del personale  di  cui  al  presente  capo  rimane  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto
dagli uffici che vi  provvedevano  all'atto  del  collocamento  fuori
ruolo.