Art. 28 Disposizioni transitorie in materia di formazione 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2206, comma 1, lettera b), dopo la parola: «normale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera a)»; b) dopo l'articolo 2206-bis e' inserito il seguente: «Art. 2206-ter (Formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti al 1° gennaio 2017 puo' partecipare al concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all'articolo 683, comma 4, lettera a).».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 2206 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: "Art. 2206 (Accademia dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'istituzione dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri: a) le disposizioni del codice e del regolamento relative all'Accademia dell'Arma dei carabinieri devono intendersi riferite all'Accademia militare dell'Esercito; b) i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera a), sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalita' concordate con lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma; c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito italiano frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia.".