Art. 28 
 
          Disposizioni transitorie in materia di formazione 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2206,  comma  1,  lettera  b),  dopo  la  parola:
«normale» sono inserite le seguenti: «di  cui  all'articolo  651-bis,
comma 1, lettera a)»; 
    b) dopo l'articolo 2206-bis e' inserito il seguente: 
  «Art.  2206-ter  (Formazione  dei   sottufficiali   dell'Arma   dei
carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo  sovrintendenti
al 1° gennaio 2017 puo' partecipare al concorso di  cui  all'articolo
679, comma 2-bis,  lettera  b),  anche  prima  di  aver  maturato  il
requisito di cui all'articolo 683, comma 4, lettera a).». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2206  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 2206 (Accademia dell'Arma dei carabinieri). -  1.
          Sino   all'istituzione   dell'Accademia    dell'Arma    dei
          carabinieri: 
              a)  le  disposizioni  del  codice  e  del   regolamento
          relative all'Accademia  dell'Arma  dei  carabinieri  devono
          intendersi riferite all'Accademia militare dell'Esercito; 
              b) i corsi per la formazione di  base  degli  ufficiali
          dei carabinieri  del  ruolo  normale  di  cui  all'articolo
          651-bis,  comma  1,  lettera   a),   sono   svolti   presso
          l'Accademia militare dell'Esercito,  secondo  le  modalita'
          concordate con lo Stato  maggiore  dell'Esercito  italiano,
          previa selezione a cura del Centro nazionale di selezione e
          reclutamento dell'Arma; 
              c) agli allievi ufficiali dei carabinieri si  applicano
          le norme sullo stato degli allievi ufficiali  dell'Esercito
          italiano     frequentatori     dei     paritetici     corsi
          dell'Accademia.".