Art. 28 
 
 
                           Responsabilita' 
 
  1. Gli amministratori, i direttori,  i  componenti  dell'organo  di
controllo e il soggetto incaricato della revisione legale  dei  conti
rispondono  nei  confronti  dell'ente,  dei  creditori  sociali,  del
fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392,
2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e
dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  in
quanto compatibili. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riportano gli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394,
          2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile: 
              «Art. 2392 (Responsabilita' verso la societa').  -  Gli
          amministratori devono adempiere i doveri  ad  essi  imposti
          dalla legge e dallo  statuto  con  la  diligenza  richiesta
          dalla  natura  dell'incarico  e   dalle   loro   specifiche
          competenze. Essi sono solidalmente  responsabili  verso  la
          societa' dei  danni  derivanti  dall'inosservanza  di  tali
          doveri, a meno che si tratti di  attribuzioni  proprie  del
          comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite  ad
          uno o piu' amministratori. 
              In ogni caso gli amministratori, fermo quanto  disposto
          dal  comma  terzo   dell'art.   2381,   sono   solidalmente
          responsabili   se,   essendo   a   conoscenza   di    fatti
          pregiudizievoli,  non  hanno  fatto  quanto  potevano   per
          impedirne  il  compimento  o  eliminarne  o  attenuarne  le
          conseguenze dannose. 
              La responsabilita' per gli atti o  le  omissioni  degli
          amministratori non  si  estende  a  quello  tra  essi  che,
          essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
          il  suo  dissenso  nel  libro  delle   adunanze   e   delle
          deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia  per
          iscritto al presidente del collegio sindacale.». 
              «Art.  2393  (Azione  sociale  di  responsabilita').  -
          L'azione di responsabilita' contro  gli  amministratori  e'
          promossa in seguito a deliberazione  dell'assemblea,  anche
          se la societa' e' in liquidazione. 
              La deliberazione concernente la  responsabilita'  degli
          amministratori  puo'  essere  presa  in   occasione   della
          discussione  del  bilancio,  anche  se  non   e'   indicata
          nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta  di
          fatti di competenza  dell'esercizio  cui  si  riferisce  il
          bilancio.». 
              «Art.  2393-bis  (Azione  sociale  di   responsabilita'
          esercitata dai soci). - L'azione sociale di responsabilita'
          puo' essere esercitata anche  dai  soci  che  rappresentino
          almeno un quinto del capitale sociale o la  diversa  misura
          prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio, l'azione di cui  al  comma  precedente
          puo'  essere  esercitata  dai  soci  che  rappresentino  un
          quarantesimo  del  capitale  sociale  o  la  minore  misura
          prevista nello statuto. 
              La societa' deve essere chiamata in giudizio  e  l'atto
          di citazione e' ad essa notificato  anche  in  persona  del
          presidente del collegio sindacale. 
              I soci che intendono promuovere  l'azione  nominano,  a
          maggioranza   del   capitale   posseduto,   uno   o    piu'
          rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per  il
          compimento degli atti conseguenti. 
              In caso di  accoglimento  della  domanda,  la  societa'
          rimborsa  agli  attori  le  spese  del  giudizio  e  quelle
          sopportate nell'accertamento dei fatti che il  giudice  non
          abbia  posto  a  carico  dei  soccombenti  o  che  non  sia
          possibile recuperare a seguito della loro escussione. 
              I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione  o
          transigerla;  ogni  corrispettivo   per   la   rinuncia   o
          transazione deve andare a vantaggio della societa'. 
              Si applica all'azione prevista  dal  presente  articolo
          l'ultimo comma dell'articolo precedente. 
              L'azione di responsabilita' puo' anche essere  promossa
          a seguito di deliberazione del collegio sindacale,  assunta
          con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 
              L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
          cessazione dell'amministratore dalla carica. 
              La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
          la revoca dall'ufficio degli amministratori contro  cui  e'
          proposta, purche' sia  presa  con  il  voto  favorevole  di
          almeno un quinto del  capitale  sociale.  In  questo  caso,
          l'assemblea    provvede     alla     sostituzione     degli
          amministratori. 
              La societa' puo' rinunziare  all'esercizio  dell'azione
          di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e
          la transazione siano approvate con  espressa  deliberazione
          dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto  contrario  di
          una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto  del
          capitale sociale o, nelle societa'  che  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio, almeno  un  ventesimo  del
          capitale sociale, ovvero la misura prevista  nello  statuto
          per l'esercizio dell'azione sociale di  responsabilita'  ai
          sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393-bis.». 
              «Art. 2394 (Responsabilita' verso i creditori sociali).
          - Gli amministratori rispondono verso i  creditori  sociali
          per   l'inosservanza   degli   obblighi    inerenti    alla
          conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. 
              L'azione puo' essere proposta dai creditori  quando  il
          patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
          dei loro crediti. 
              La rinunzia all'azione  da  parte  della  societa'  non
          impedisce l'esercizio dell'azione da  parte  dei  creditori
          sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
          sociali  soltanto  con  l'azione  revocatoria   quando   ne
          ricorrono gli estremi.». 
              «Art.  2394-bis  (Azioni   di   responsabilita'   nelle
          procedure  concorsuali).   -   In   caso   di   fallimento,
          liquidazione  coatta   amministrativa   e   amministrazione
          straordinaria le azioni  di  responsabilita'  previste  dai
          precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al
          commissario liquidatore e al commissario straordinario.». 
              «Art. 2395 (Azione individuale del socio e del  terzo).
          - Le disposizioni dei precedenti articoli non  pregiudicano
          il diritto al risarcimento del danno spettante  al  singolo
          socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
          atti colposi o dolosi degli amministratori. 
              L'azione puo' essere esercitata entro cinque  anni  dal
          compimento dell'atto che ha  pregiudicato  il  socio  o  il
          terzo.». 
              «Art. 2396 (Direttori generali). - Le disposizioni  che
          regolano  la  responsabilita'   degli   amministratori   si
          applicano   anche   ai    direttori    generali    nominati
          dall'assemblea  o  per  disposizione  dello   statuto,   in
          relazione  ai  compiti  loro  affidati,  salve  le   azioni
          esercitabili  in  base  al  rapporto  di  lavoro   con   la
          societa'.». 
              «Art.  2407  (Responsabilita').  -  I  sindaci   devono
          adempiere i  loro  doveri  con  la  professionalita'  e  la
          diligenza  richieste  dalla  natura   dell'incarico;   sono
          responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
          conservare il segreto sui fatti  e  sui  documenti  di  cui
          hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 
              Essi   sono   responsabili   solidalmente    con    gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero  vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica. 
              All'azione  di  responsabilita'  contro  i  sindaci  si
          applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
          articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.». 
              - Si riporta  l'art.  15  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati, che modifica le direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE): 
              «Art. 15 (Responsabilita'). - 1. I revisori legali e le
          societa' di revisione legale rispondono in solido tra  loro
          e con gli amministratori nei confronti della  societa'  che
          ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi  soci
          e dei terzi per i  danni  derivanti  dall'inadempimento  ai
          loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori  solidali,
          essi sono responsabili nei limiti del contributo  effettivo
          al danno cagionato. 
              2. Il responsabile dell'incarico ed  i  dipendenti  che
          hanno collaborato all'attivita' di revisione contabile sono
          responsabili, in solido tra loro,  e  con  la  societa'  di
          revisione  legale,  per  i  danni  conseguenti  da   propri
          inadempimenti o  da  fatti  illeciti  nei  confronti  della
          societa' che ha conferito l'incarico e  nei  confronti  dei
          terzi danneggiati. Essi sono responsabili  entro  i  limiti
          del proprio contributo effettivo al danno cagionato. 
              3.  L'azione  di   risarcimento   nei   confronti   dei
          responsabili ai sensi del presente  articolo  si  prescrive
          nel termine di cinque anni dalla data  della  relazione  di
          revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa  al
          termine  dell'attivita'  di  revisione  cui  si   riferisce
          l'azione di risarcimento.».