Art. 28 
 
 
                        Controlli e ispezioni 
 
  1. Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti
dalle norme vigenti, le autorita' di controllo  effettuano,  mediante
ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare
il rispetto  delle  disposizioni  del  presente  regolamento  e,  con
riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli  obblighi  assunti
nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di  cui  all'articolo  21,
ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.