(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
 
                           Banca delle ore 
 
    1.  Al  fine  di  consentire  una  maggiore  flessibilita'  nella
fruizione delle  ore  di  lavoro  straordinario  o  supplementare  e'
istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle  ore,  con
un conto individuale per ciascun lavoratore. 
    2. Qualora il dipendente  ne  faccia  richiesta,  nel  conto  ore
confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o  supplementare,
debitamente  autorizzate,   entro   un   limite   complessivo   annuo
individuale stabilito in sede di contrattazione  integrativa  di  cui
all'art.  7,  comma  6,  lettera  n),  da  utilizzarsi  entro  l'anno
successivo  a  quello  di  maturazione.  Le  ore   accantonate   sono
evidenziate mensilmente nella busta paga. 
    3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono
essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o  in
modo cumulato per la  durata  di  una  giornata  lavorativa,  per  le
proprie necessita' personali  e  familiari,  fermo  restando  che  le
maggiorazioni  per  le  prestazioni   di   lavoro   straordinario   o
supplementare  sono  pagate  il  mese  successivo  alla   prestazione
lavorativa. 
    4. L'utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente,
avviene compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  anche  con
riferimento ai tempi,  alla  durata  ed  al  numero  dei  lavoratori,
contemporaneamente ammessi alla fruizione.