Art. 28 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida.»; b) al comma 2, le parole: «Regolamento eIDAS.» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di societa' di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilita', tecnologici e organizzativi, nonche' delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attivita' svolta e alla responsabilita' assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina altresi' i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.»; c) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Qualificazione e accreditamento). - 1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. 2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di societa' di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilita', tecnologici e organizzativi, nonche' delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attivita' svolta e alla responsabilita' assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi . I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina altresi' i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche. 3. (abrogato) 4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' di AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. 7. 8. 9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».