Art. 28 Trattamento di missione 1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119, S.O., decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 come modificato dal presente regolamento: «Art. 36. Trattamento di missione (Omissis). 2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso. (Omissis).».