Art. 28 
 
 
                       Trattamento di missione 
 
  1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Al personale inviato in  missione  compete  il  rimborso  del
biglietto di 1ª classe, ovvero di  classe  superiore  in  assenza  di
maggiori  oneri  per   l'Amministrazione,   relativo   al   trasporto
ferroviario o marittimo, nonche'  il  rimborso  del  vagone  letto  a
comparto singolo o della  cabina,  in  alternativa  al  pernottamento
fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle  spese
dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione  di  quelle  di
lusso.». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36,  comma  2,  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
          2009, n. 51, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n.
          119,  S.O., decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile   2009,   n.   51 come   modificato   dal   presente
          regolamento: 
              «Art. 36. Trattamento di missione 
              (Omissis). 
              2. Al personale inviato in missione compete il rimborso
          del  biglietto  di  1ª  classe,   relativo   al   trasporto
          ferroviario o marittimo, nonche'  il  rimborso  del  vagone
          letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa  al
          pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento  compete
          il  rimborso  delle  spese  dell'albergo  fino  alla  prima
          categoria con esclusione di quelle di lusso. 
              (Omissis).».