Art. 28 Designazione del responsabile della protezione dei dati 1. Il titolare del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati. 2. Il responsabile della protezione dei dati e' designato in funzione delle qualita' professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacita' di assolvere i compiti di cui all'articolo 30. 3. Puo' essere designato un unico responsabile della protezione dei dati per piu' autorita' competenti, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione. 4. Il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e, salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, li comunica al Garante.