Art. 28 Contributi ai privati e alle attivita' produttive per i beni mobili danneggiati 1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attivita' produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all'articolo 17, come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.