Art. 28 
 
Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
                                 267 
 
  1. All'articolo 143 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del
prefetto emergano, riguardo ad uno  o  piu'  settori  amministrativi,
situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate,  tali
da determinare un'alterazione delle procedure e da  compromettere  il
buon andamento e l'imparzialita'  delle  amministrazioni  comunali  o
provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi  ad  esse
affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze  dell'accesso,  al
fine di far cessare le situazioni riscontrate e  di  ricondurre  alla
normalita' l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,  fatti
salvi i profili di  rilevanza  penale,  i  prioritari  interventi  di
risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione  di  un
termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni  utile  supporto
tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
il  termine  fissato,  il  prefetto  assegna  all'ente  un  ulteriore
termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto  il
quale    si    sostituisce,    mediante    commissario    ad    acta,
all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli  enti  locali
provvedono con le risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci.».