Art. 28 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 116,8  milioni  per  l'anno  2020  e  di  356
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  2. (( Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4,
4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri  2)  e  3),  e  dal
comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  7.803
milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022 )), e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020,  in  9.266,5
milioni di euro per l'anno 2021,  in  8.437,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023,  in  4.202,5
milioni di euro per l'anno 2024,  in  3.279,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026,  in  2.685,8
milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni  di  euro  annui
decorrere dall'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a (( 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno
2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 )),
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    b) quanto a 3.968 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  8.336
milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno
2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di
euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  a
3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9  milioni  di  euro
per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2027  e  a
1.936,6 milioni di euro  annui  decorrere  dall'anno  2028,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  256,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    c) quanto a 520,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  497,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro  per  l'anno
2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022,  a  608,6  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a
607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, a 602,2 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  633,6
milioni  di   euro   annui   decorrere   dall'anno   2028,   mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dal presente decreto. 
  3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS  provvede,  con  cadenza
mensile  per  il  2019  e  trimestrale  per  gli  anni  seguenti,  al
monitoraggio del numero di domande per  pensionamento  relative  alle
misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando  entro  il  10  del
mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze
(( , la rendicontazione degli oneri, anche a  carattere  prospettico,
relativi )) alle domande accolte. 
  4. (( Nel caso )) in cui  emerga  il  verificarsi  di  scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto  alle  previsioni  complessive  di
spesa del  presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze assume tempestivamente le  conseguenti  iniziative  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 12, 12-bis,  12-ter,  12-quater  e  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  5. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  decreto,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione  di
quanto stabilito (( ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis  e  6-ter,
7,  commi  15-quater,  15-quinquies  e  15-sexies,  12  e  14,  commi
10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies )), le amministrazioni
pubbliche   interessate   provvedono   nei   limiti   delle   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.