Art. 28 
 
 
Modifiche al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
              «Codice delle comunicazioni elettroniche» 
 
  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  recante  Codice
delle  comunicazioni  elettroniche,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera ee) sono inserite  le
seguenti: 
      «ee-bis) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione  di
allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze  e
catastrofi imminenti o in corso, che puo' utilizzare  servizi  mobili
di  comunicazione  interpersonale  basati  sul  numero,  servizi   di
diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio
di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici  siano  trasmessi
tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico
diversi da quelli di cui al primo periodo,  la  loro  efficacia  deve
essere equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere
gli utenti finali,  compresi  quelli  presenti  solo  temporaneamente
nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili  da
ricevere per gli utenti finali; 
      ee-ter)  servizio  di  Cell  Broadcast  Service:  Servizio  che
consente la diffusione di  messaggi  a  tutti  i  terminali  presenti
all'interno di una  determinata  area  geografica  individuata  dalla
copertura radiomobile di una o piu' celle; 
      ee-quater) messaggio IT-alert: Messaggio inviato, attraverso un
Servizio di Cell Broadcast Service,  dalle  componenti  del  Servizio
nazionale della protezione civile, nell'imminenza o  nel  caso  degli
eventi previsti all'articolo 7  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati; 
      ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema  di  allarme  pubblico
che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una  determinata   area
geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio,
l'organizzazione  dei  servizi  di  protezione  civile  del   proprio
territorio e le misure di autoprotezione; 
      ee-sexies) misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili
a ridurre i rischi e ad  attenuare  le  conseguenze  derivanti  dagli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1;"; 
    b) all'articolo 4, comma 3, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la
seguente: «h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei
cittadini;»; 
    c) all'articolo 13, comma 6, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente: «g-bis) garantendo l'attivazione del servizio IT-alert come
definito ai sensi dell'articolo 1 del Codice»; 
    d) all'articolo 14, comma 5, dopo la lettera a), e'  inserita  la
seguente: «a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso  di
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n.  1,   attraverso   le   tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione  da  parte  dei
cittadini;»; 
    e) all'articolo 144, comma 1, la lettera e) e' abrogata; 
    f) all'allegato n. 1, parte A, dopo il punto 12, e'  aggiunto  il
seguente: «12-bis) garantire l'attivazione del servizio IT-alert come
definiti ai sensi dell'articolo 1 del Codice;»; 
    g) all'allegato n. 25, articolo 40, dopo il comma 4, e'  inserito
il seguente: «4-bis. Per il perseguimento di finalita'  istituzionali
di interesse pubblico e per il coordinamento delle  attivita'  legate
alla prevenzione delle calamita' naturali ed alla salvaguardia  della
vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonche'  per  le  finalita'  di
ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso  del
Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria  rete
di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo
del pagamento dei corrispettivi  rimane  in  capo  all'Ente  titolare
dell'autorizzazione, ferma  restando  l'applicazione  a  quest'ultimo
della minore tra le riduzioni di  cui  all'articolo  32,  sempre  che
siano applicabili ai servizi svolti.». 
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono individuate: 
    a) le modalita' e i criteri di attivazione del servizio  IT-alert
come definito all'articolo 1  comma  1,  lettera  ee-quinquies),  del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del
presente articolo, da realizzarsi secondo gli standard internazionali
applicabili e  per  l'erogazione  di  eventuali  contributi  per  gli
investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti  dei
gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente; 
    b) le modalita' e i criteri di attivazione dei messaggi  IT-alert
come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  ee-quater),
del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma  1
del presente articolo; 
    c)  le  modalita'  di  definizione  dei  contenuti  dei  messaggi
IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in  relazione  agli
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1, e dell'opportunita' di attivare misure  di  autoprotezione  dei
cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ee-sexies),  del
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal comma 1  del
presente articolo; 
    d) le modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei
messaggi  IT-alert  di  cui  all'articolo   1,   comma   1,   lettera
ee-quinquies),  del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo; 
    e) le modalita' di autorizzazione della richiesta di  attivazione
di cui alla lettera d); 
    f) le modalita' di invio dei messaggi IT-alert; 
    g) i criteri e le modalita' al fine di garantire che l'utilizzo e
il  trattamento  dei  dati  eventualmente  raccolti  nell'ambito  del
funzionamento  del  sistema  IT-alert  avvenga  nel  rispetto   della
normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  e  che  sia
escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da  quelle
di cui al presente articolo. 
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al  presente
articolo, si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  98  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non   devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. Nelle more del recepimento della direttiva (UE)  2018/1972,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  ai  fini
dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre
2017,  n.  205,   per   «apparecchi   atti   alla   ricezione   della
radiodiffusione sonora» si intendono i ricevitori  autoradio  venduti
singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M  e  N
nonche' i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande
destinate al servizio di radiodiffusione secondo il  Piano  nazionale
di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  5  ottobre  2018,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  244  del  19  ottobre  2018  ad
esclusione delle apparecchiature utilizzate dai  radioamatori  e  dei
prodotti nei quali il ricevitore radio e' puramente  accessorio.  Per
gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N
gli  obblighi  di  commercializzazione   al   consumatore,   di   cui
all'articolo 1, comma 1044, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M
sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio
2020 e messi in circolazione sul mercato fino al  21  dicembre  2020,
entro il limite del 10 per cento dei veicoli  messi  in  circolazione
nel 2019 per ciascun costruttore. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  1,  del  decreto  legislativo  1°
          agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          Codice si intende per: 
                  a) contraente: la persona fisica  o  giuridica  che
          sia parte di un contratto con il fornitore  di  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico,  per  la
          fornitura di tali servizi; 
                  b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
          o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni,  su
          base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire  servizi
          di comunicazione elettronica anche quando  sono  utilizzati
          per   la   prestazione   di    servizi    della    societa'
          dell'informazione  o  di  servizi  di  radiodiffusione   di
          contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi
          della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
          connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non  fissi
          (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla  rete  locale
          nonche' alle risorse e ai  servizi  necessari  per  fornire
          servizi    tramite    la    rete     locale);     l'accesso
          all'infrastruttura fisica,  tra  cui  edifici,  condotti  e
          piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i
          sistemi  di  supporto  operativo;   l'accesso   a   sistemi
          informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva,  la
          fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste  di
          riparazione e la  fatturazione;  l'accesso  ai  servizi  di
          traduzione del numero o a  sistemi  che  svolgono  funzioni
          analoghe;  l'accesso  alle  reti   fisse   e   mobili,   in
          particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
          condizionato  per  i  servizi  di  televisione  digitale  e
          l'accesso ai servizi di rete virtuale; 
                  c) apparato radio elettrico: un  trasmettitore,  un
          ricevitore  o  un  ricetrasmettitore  destinato  ad  essere
          applicato in una stazione radioelettrica.  In  alcuni  casi
          l'apparato radioelettrico puo' coincidere con  la  stazione
          stessa; 
                  d) apparecchiature digitali televisive avanzate:  i
          sistemi  di  apparecchiature  di  decodifica  destinati  al
          collegamento con televisori o sistemi  televisivi  digitali
          integrati in grado di ricevere i servizi della  televisione
          digitale interattiva; 
                  e)   Application   Programming   Interface   (API):
          interfaccia software fra applicazioni rese  disponibili  da
          emittenti  o  fornitori  di  servizi  e  le  risorse  delle
          apparecchiature  digitali  televisive   avanzate   per   la
          televisione e i servizi radiofonici digitali; 
                  f)   Autorita'   nazionale   di   regolamentazione:
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
          denominata Autorita'; 
                  g) autorizzazione generale: il regime giuridico che
          disciplina  la  fornitura  di  reti   o   di   servizi   di
          comunicazione elettronica,  anche  ad  uso  privato,  ed  i
          relativi obblighi specifici per il  settore  applicabili  a
          tutti i tipi o a tipi specifici di servizi  e  di  reti  di
          comunicazione elettronica, conformemente al Codice; 
                  h)  chiamata:  la  connessione  istituita   da   un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; 
                  i)   Codice:   il   "Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche" per quanto concerne le reti e  i  servizi  di
          comunicazione elettronica; 
                  j) consumatore: l'utente finale, la persona  fisica
          che utilizza o che chiede  di  utilizzare  un  servizio  di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
          non  riferibili  all'attivita'  lavorativa,  commerciale  o
          professionale svolta; 
                  l)  fornitura  di   una   rete   di   comunicazione
          elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo  o
          la messa a disposizione di una siffatta rete; 
                  m)  interconnessione:  il  collegamento  fisico   e
          logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal
          medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
          di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
          di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti  da
          un altro operatore. I servizi possono essere forniti  dalle
          parti interessate o da altre parti che hanno  accesso  alla
          rete. L'interconnessione e' una  particolare  modalita'  di
          accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; 
                  n)   interferenza   dannosa:    interferenza    che
          pregiudica   il   funzionamento   di   un    servizio    di
          radionavigazione o di altri  servizi  di  sicurezza  o  che
          deteriora gravemente, ostacola o  interrompe  ripetutamente
          un servizio di radiocomunicazione che  opera  conformemente
          alle  normative  internazionali,  dell'Unione   europea   o
          nazionali applicabili; 
                  o) larga banda: l'ambiente  tecnologico  costituito
          da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture,  che
          consente l'utilizzo delle tecnologie  digitali  ad  elevati
          livelli di interattivita'; 
                  p)  libero  uso:  la  facolta'   di   utilizzo   di
          dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
          elettronica senza necessita' di autorizzazione generale; 
                  q) mercati transnazionali: mercati situati in  piu'
          di uno Stato membro, individuati conformemente all'art. 18,
          che comprendono l'Unione europea o una parte  considerevole
          dei suoi Stati membri; 
                  r)   Ministero:   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico; 
                  s) numero geografico: qualsiasi  numero  del  piano
          nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica  nel  quale  alcune  delle  cifre  fungono   da
          indicativo geografico e sono utilizzate per  instradare  le
          chiamate verso l'ubicazione fisica del punto  terminale  di
          rete; 
                  t) numero  non  geografico:  qualsiasi  numero  del
          piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
          elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
          l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di  chiamata
          gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; 
                  u)  operatore:  un'impresa  che  e'  autorizzata  a
          fornire una rete pubblica di comunicazioni, o  una  risorsa
          correlata; 
                  v) punto terminale  di  rete:  il  punto  fisico  a
          partire dal quale il contraente  ha  accesso  ad  una  rete
          pubblica di comunicazione; in caso di reti in  cui  abbiano
          luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale
          di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico
          che puo' essere correlato ad un numero di contraente  o  ad
          un nome di contraente; per  il  servizio  di  comunicazioni
          mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
          dall'antenna fissa cui  possono  collegarsi  via  radio  le
          apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti   del
          servizio; 
                  z) rete locale: il circuito fisico che  collega  il
          punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto
          equivalente nella  rete  pubblica  fissa  di  comunicazione
          elettronica; 
                  aa) rete pubblica di  comunicazioni:  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                  bb). 
                  cc) rete televisiva via cavo:  ogni  infrastruttura
          prevalentemente cablata installata  principalmente  per  la
          diffusione o la  distribuzione  di  segnali  radiofonici  o
          televisivi al pubblico; 
                  dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari, le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  (a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet), le reti utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                  ee) risorse  correlate:  i  servizi  correlati,  le
          infrastrutture  fisiche  e  le  altre  risorse  o  elementi
          correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad  un
          servizio di  comunicazione  elettronica  che  permettono  o
          supportano la fornitura di servizi attraverso tale  rete  o
          servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi
          compresi  tra  l'altro  gli  edifici  o  gli  accessi  agli
          edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
          le altre strutture di supporto,  le  guaine,  i  piloni,  i
          pozzetti e gli armadi di distribuzione; 
                  ee-bis) Sistema di  allarme  pubblico:  sistema  di
          diffusione  di  allarmi   pubblici   agli   utenti   finali
          interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o  in
          corso, che puo' utilizzare servizi mobili di  comunicazione
          interpersonale basati sul  numero,  servizi  di  diffusione
          radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un  servizio
          di accesso a internet. Qualora gli allarmi  pubblici  siano
          trasmessi  tramite  servizi  di  comunicazione  elettronica
          accessibili al pubblico diversi da quelli di cui  al  primo
          periodo, la  loro  efficacia  deve  essere  equivalente  in
          termini di copertura e capacita' di raggiungere gli  utenti
          finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella
          zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili
          da ricevere per gli utenti finali; 
                  ee-ter)  servizio  di   Cell   Broadcast   Service:
          Servizio che consente la diffusione di messaggi a  tutti  i
          terminali presenti  all'interno  di  una  determinata  area
          geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o
          piu' celle; 
                  ee-quater) messaggio IT-alert:  Messaggio  inviato,
          attraverso un Servizio di  Cell  Broadcast  Service,  dalle
          componenti del Servizio nazionale della protezione  civile,
          nell'imminenza o nel caso degli eventi previsti all'art.  7
          del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  e  dagli
          ulteriori soggetti a tal fine abilitati; 
                  ee-quinquies) servizio IT-alert: sistema di allarme
          pubblico  che  trasmette,  ai  terminali  presenti  in  una
          determinata  area   geografica,   dei   Messaggi   IT-alert
          riguardanti gli scenari di  rischio,  l'organizzazione  dei
          servizi di protezione civile del proprio  territorio  e  le
          misure di autoprotezione; 
                  ee-sexies)   misure   di   autoprotezione:   azioni
          raccomandate, utili a ridurre i rischi e  ad  attenuare  le
          conseguenze derivanti dagli eventi di cui  all'art.  7  del
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
                  ff) servizio di comunicazione  elettronica  ad  uso
          privato: un servizio di  comunicazione  elettronica  svolto
          esclusivamente nell'interesse proprio  dal  titolare  della
          relativa autorizzazione generale; 
                  gg)  servizio  di  comunicazione   elettronica:   i
          servizi,  forniti  di  norma   a   pagamento,   consistenti
          esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
          segnali su reti di comunicazione  elettronica,  compresi  i
          servizi di telecomunicazioni e i  servizi  di  trasmissione
          nelle  reti  utilizzate   per   la   diffusione   circolare
          radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi  che  forniscono
          contenuti  trasmessi  utilizzando   reti   e   servizi   di
          comunicazione elettronica o  che  esercitano  un  controllo
          editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
          servizi della societa' dell'informazione di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003,
          n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente  nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazione
          elettronica; 
                  hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un
          servizio reso  accessibile  al  pubblico  che  consente  di
          effettuare  e  ricevere  direttamente   o   indirettamente,
          chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
          o piu' numeri che figurano in un piano di  numerazione  dei
          servizi   di   comunicazione   elettronica   nazionale    o
          internazionale; 
                  ii) servizio televisivo in formato  panoramico:  un
          servizio  televisivo  che  si  compone   esclusivamente   o
          parzialmente di programmi prodotti ed  editati  per  essere
          visualizzati  su  uno  schermo  a  formato  panoramico.  Il
          rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
          servizi televisivi in formato panoramico; 
                  ll)  servizio  universale:  un  insieme  minimo  di
          servizi di una qualita' determinata,  accessibili  a  tutti
          gli utenti a prescindere dalla loro  ubicazione  geografica
          e, tenuto  conto  delle  condizioni  nazionali  specifiche,
          offerti ad un prezzo accessibile; 
                  mm)  sistema  di  accesso  condizionato:  qualsiasi
          misura o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma
          intelligibile  ad  un  servizio  protetto   di   diffusione
          radiotelevisiva e'  subordinato  ad  un  abbonamento  o  ad
          un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; 
                  nn)   stazione   radioelettrica,   uno    o    piu'
          trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori  e
          ricevitori, ivi  comprese  le  apparecchiature  accessorie,
          necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
          per assicurare un servizio di radiocomunicazione o  per  il
          servizio   di   radioastronomia.   Ogni   stazione    viene
          classificata sulla base del servizio al quale partecipa  in
          materia permanente o temporanea; 
                  oo)  telefono  pubblico  a   pagamento:   qualsiasi
          apparecchio    telefonico    accessibile    al    pubblico,
          utilizzabile con mezzi di pagamento che  possono  includere
          monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
          comprese le schede con codice di accesso; 
                  pp) utente:  la  persona  fisica  o  giuridica  che
          utilizza  o   chiede   di   utilizzare   un   servizio   di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico; 
                  qq) utente finale: un utente che non fornisce  reti
          pubbliche  di  comunicazione  o  servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico; 
                  qq-bis) BEREC:  Organismo  dei  regolatori  europei
          delle comunicazioni elettroniche; 
                  qq-ter)   attribuzione   di   spettro   radio:   la
          designazione  di  una  determinata   banda   di   frequenze
          destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu'  tipi
          di  servizi  di  radiocomunicazione,  se  del  caso,   alle
          condizioni specificate; 
                  qq-quater) servizi correlati: i  servizi  correlati
          ad una rete di comunicazione elettronica o ad  un  servizio
          di comunicazione elettronica che permettono o supportano la
          fornitura di servizi attraverso tale  rete  o  servizio,  o
          sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro
          i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono
          funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato  e  le
          guide elettroniche  ai  programmi,  nonche'  altri  servizi
          quali quelli relativi all'identita', alla posizione e  alla
          presenza.». 
              - Si riporta l'art. 4, del citato  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di  reti
          e servizi di comunicazione elettronica). - 1. La disciplina
          delle reti e servizi di comunicazione elettronica e'  volta
          a salvaguardare, nel rispetto del  principio  della  libera
          circolazione  delle  persone  e  delle  cose,   i   diritti
          costituzionalmente garantiti di: 
                  a) liberta' di comunicazione; 
                  b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso
          il mantenimento dell'integrita'  e  della  sicurezza  delle
          reti di comunicazione elettronica; 
                  c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio
          in regime di concorrenza, garantendo un accesso al  mercato
          delle reti e servizi di comunicazione  elettronica  secondo
          criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
          proporzionalita'. 
                2. A garanzia dei diritti di  cui  al  comma  1,  gli
          obblighi per le imprese che forniscono reti  e  servizi  di
          comunicazione  elettronica,  disposti  dal   Codice,   sono
          imposti secondo principi di  trasparenza,  non  distorsione
          della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'. 
                3.  La   disciplina   delle   reti   e   servizi   di
          comunicazione elettronica e' volta altresi' a: 
                  a) promuovere la semplificazione  dei  procedimenti
          amministrativi e la partecipazione  ad  essi  dei  soggetti
          interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
          non  discriminatorie  e  trasparenti  nei  confronti  delle
          imprese che forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione
          elettronica; 
                  b)  garantire   la   trasparenza,   pubblicita'   e
          tempestivita'  delle  procedure  per  la  concessione   dei
          diritti di passaggio  e  di  installazione  delle  reti  di
          comunicazione  elettronica  sulle  proprieta'  pubbliche  e
          private; 
                  c) garantire l'osservanza degli obblighi  derivanti
          dal regime di  autorizzazione  generale  per  l'offerta  al
          pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica; 
                  d) garantire la fornitura del servizio  universale,
          limitando gli effetti distorsivi della concorrenza; 
                  e) promuovere lo sviluppo in regime di  concorrenza
          delle reti e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  ivi
          compresi quelli a larga banda  e  la  loro  diffusione  sul
          territorio nazionale, dando impulso alla  coesione  sociale
          ed economica anche a livello locale; 
                  f)  garantire  in  modo  flessibile   l'accesso   e
          l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
          a larga banda, avendo riguardo alle  singole  tipologie  di
          servizio, in modo da  assicurare  concorrenza  sostenibile,
          innovazione e vantaggi per i consumatori; 
                  g) garantire la convergenza,  la  interoperabilita'
          tra  reti  e  servizi  di   comunicazione   elettronica   e
          l'utilizzo di standard aperti; 
                  h)  garantire  il   rispetto   del   principio   di
          neutralita' tecnologica, inteso  come  non  discriminazione
          tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
          particolare tecnologia rispetto alle altre  e  possibilita'
          di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
          taluni   servizi   indipendentemente    dalla    tecnologia
          utilizzata; 
              h-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza o in  caso
          di eventi di cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  2
          gennaio   2018,   n.   1,    attraverso    le    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  l'adozione  di
          misure di autoprotezione da parte dei cittadini. 
                4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di
          comunicazione elettronica tiene conto delle norme e  misure
          tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e
          raccomandazioni approvati da organismi  internazionali  cui
          l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.». 
              - Si riporta l'art. 13, del citato decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 13  (Obiettivi  e  principi  dell'attivita'  di
          regolamentazione). -  1.  Nello  svolgere  le  funzioni  di
          regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure
          in esso contenute, il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito
          delle  rispettive  competenze,  adottano  tutte  le  misure
          ragionevoli  e  proporzionate  intese  a   conseguire   gli
          obiettivi generali di cui all'art. 4 ed ai commi 4, 5  e  6
          del presente articolo. 
                2. Salvo diversa disposizione dell'art.  14  relativo
          alle  frequenze   radio,   il   Ministero   e   l'Autorita'
          nell'esercizio delle funzioni e  dei  poteri  indicati  nel
          Codice  perseguono,  ove   possibile,   il   principio   di
          neutralita'  tecnologica,  nel  rispetto  dei  principi  di
          garanzia  della  concorrenza  e  non  discriminazione   tra
          imprese. 
                3.  Il   Ministero   e   l'Autorita'   contribuiscono
          nell'ambito  delle  loro   competenze   a   promuovere   la
          diversita' culturale e  linguistica  e  il  pluralismo  dei
          mezzi di comunicazione. 
                4.  Il  Ministero   e   l'Autorita'   promuovono   la
          concorrenza nella fornitura delle reti  e  dei  servizi  di
          comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e  servizi
          correlati: 
                  a) assicurando che gli utenti, compresi gli  utenti
          disabili,  quelli  anziani  e  quelli  che  hanno  esigenze
          sociali particolari ne traggano  il  massimo  beneficio  in
          termini di scelta, prezzi e qualita'; 
                  b) garantendo che non abbiano luogo  distorsioni  e
          restrizioni   della   concorrenza   nel    settore    delle
          comunicazioni elettroniche, anche per  la  trasmissione  di
          contenuti; 
                  c). 
                  d) incoraggiando un uso efficace e  garantendo  una
          gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di
          numerazione. 
                5. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  contribuiscono  allo  sviluppo  del
          mercato: 
                  a)  rimuovendo  gli   ostacoli   residui   che   si
          frappongono  alla  fornitura  di  reti   di   comunicazione
          elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di
          comunicazione elettronica sul piano europeo; 
                  b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso
          e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra
          gli   operatori,   compatibilmente   con   le    condizioni
          competitive del mercato  e  avendo  riguardo  alle  singole
          tipologie di servizi di  comunicazione  elettronica  ed  in
          particolare a quelli offerti su  reti  a  larga  banda,  in
          coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 4; 
                  c) incoraggiando l'istituzione  e  lo  sviluppo  di
          reti transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi; 
                  d). 
                  e)    collaborando    con    le    Autorita'     di
          regolamentazione  degli  altri   Stati   membri,   con   la
          Commissione  europea  e  con  il  BEREC  per  garantire  lo
          sviluppo di prassi regolamentari coerenti e  l'applicazione
          coerente delle direttive europee recepite con il Codice; 
                6. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze,  promuovono   gli   interessi   dei
          cittadini: 
                  a) garantendo a tutti i  cittadini  un  accesso  al
          servizio universale, come definito dal Capo IV  del  Titolo
          II; 
                  b) garantendo un livello elevato di protezione  dei
          consumatori  nei  loro  rapporti  con   i   fornitori,   in
          particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
          di risoluzione delle controversie da parte di un  organismo
          indipendente dalle parti in causa; 
                  c) contribuendo a garantire un livello  elevato  di
          protezione dei dati personali e della vita privata; 
                  d)  promuovendo  la  diffusione   di   informazioni
          chiare, in  particolare  garantendo  la  trasparenza  delle
          tariffe  e  delle  condizioni  di  uso   dei   servizi   di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico; 
                  e) prendendo in considerazione  le  esigenze  degli
          utenti disabili, di quelli anziani e di  quelli  che  hanno
          esigenze sociali particolari; 
                  f) garantendo  il  mantenimento  dell'integrita'  e
          della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione; 
                  g) promuovendo la capacita' degli utenti finali  di
          accedere  ad  informazioni  e   distribuirle   o   eseguire
          applicazioni e servizi di loro scelta; 
              g-bis) garantendo l'attivazione del  servizio  IT-alert
          come definito ai sensi dell'art. 1 del Codice. 
                6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire  le
          finalita'  programmatiche  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6,
          applicano,   nell'ambito   delle   rispettive   competenze,
          principi   regolamentari   obiettivi,   trasparenti,    non
          discriminatori e proporzionati: 
                  a)  promuovendo  la  prevedibilita'  regolamentare,
          garantendo un approccio regolatorio coerente  nell'arco  di
          opportuni periodi di revisione; 
                  b) garantendo che, in circostanze analoghe, non  vi
          siano discriminazioni nel  trattamento  delle  imprese  che
          forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; 
                  c) salvaguardando la concorrenza  a  vantaggio  dei
          consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata
          sulle infrastrutture; 
                  d)   promuovendo    investimenti    efficienti    e
          innovazione  in  infrastrutture  nuove  e  avanzate,  anche
          garantendo che qualsiasi obbligo di  accesso  tenga  debito
          conto del rischio sostenuto  dalle  imprese  e  consentendo
          accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti
          accesso,  al  fine   di   diversificare   il   rischio   di
          investimento,  assicurando  nel  contempo  la  salvaguardia
          della concorrenza  nel  mercato  e  del  principio  di  non
          discriminazione; 
                  e) tenendo debito conto delle differenti condizioni
          attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree
          geografiche all'interno del territorio nazionale; 
                  f)  imponendo  obblighi   regolamentari   ex   ante
          unicamente dove  non  opera  una  concorrenza  effettiva  e
          sostenibile, e attenuandoli o revocandoli  non  appena  sia
          soddisfatta tale condizione. 
                7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e
          l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
                8.   L'Autorita'   si   dota,   conformemente    alle
          indicazioni  recate  dalla  direttiva  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,  attuativa  della
          legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme  o  metodi  di  analisi
          dell'impatto della regolamentazione. 
                9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita'  deve
          recare  l'analisi   di   cui   al   comma   8   ed   essere
          conseguentemente motivato.». 
              - Si riporta l'art. 14, del citato decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi
          di comunicazione elettronica). - 1.  Tenendo  debito  conto
          della  circostanza  che  le  radiofrequenze  sono  un  bene
          pubblico dotato di un importante valore sociale,  culturale
          ed economico, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
          rispettive competenze, assicurano  la  gestione  efficiente
          delle  radiofrequenze  per  i  servizi   di   comunicazione
          elettronica  ai  sensi  degli  articoli  13  e  13-bis.  La
          predisposizione dei  piani  di  ripartizione,  a  cura  del
          Ministero,  e   dei   piani   di   assegnazione,   a   cura
          dell'Autorita',   e'   fondata   su   criteri    obiettivi,
          trasparenti,   non    discriminatori    e    proporzionati.
          L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di
          comunicazione elettronica e il rilascio  di  autorizzazioni
          generali o di diritti d'uso  individuali  in  materia  sono
          fondate   su   criteri    obiettivi,    trasparenti,    non
          discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il  presente
          articolo il Ministero e l'Autorita' rispettano gli  accordi
          internazionali pertinenti,  fra  cui  i  regolamenti  radio
          dell'UIT e la normativa CEPT,  e  possono  tener  conto  di
          particolari esigenze di interesse pubblico. 
                2. Il Ministero  promuove  l'armonizzazione  dell'uso
          delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea  in
          modo coerente con  l'esigenza  di  garantirne  un  utilizzo
          effettivo ed efficiente e  di  perseguire  benefici  per  i
          consumatori, come economie di scala e interoperabilita' dei
          servizi, in conformita' all'art. 13-bis  ed  in  attuazione
          delle decisioni della Commissione europea in  materia,  tra
          cui la decisione n. 676/2002/CE. 
                3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il
          Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive
          competenze, assicurano che, coerentemente  con  il  diritto
          dell'Unione europea, nelle bande  di  frequenze  dichiarate
          disponibili per servizi di  comunicazione  elettronica  nel
          Piano nazionale di ripartizione  delle  frequenze,  possono
          essere impiegati tutti i tipi di  tecnologie  usati  per  i
          servizi  di  comunicazione  elettronica.  Il  Ministero   e
          l'Autorita',  nell'ambito  delle   rispettive   competenze,
          possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e  non
          discriminatorie relativamente  ai  tipi  di  tecnologie  di
          accesso senza fili o rete radio utilizzati per  servizi  di
          comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al  fine
          di: 
                  a) evitare interferenze dannose; 
                  b)  proteggere  la  salute   pubblica   dai   campi
          elettromagnetici; 
                  c) assicurare la qualita' tecnica del servizio; 
                  d)  assicurare  la   massima   condivisione   delle
          radiofrequenze; 
                  e) salvaguardare l'uso  efficiente  dello  spettro;
          oppure; 
                  f) garantire il conseguimento di  un  obiettivo  di
          interesse generale conformemente al comma 5. 
                4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il
          Ministero  e  l'Autorita',   ciascuno   nell'ambito   delle
          rispettive competenze, assicurano, nel piano  nazionale  di
          ripartizione e assegnazione delle  frequenze  a  norma  del
          diritto dell'Unione europea, che nelle bande  di  frequenze
          dichiarate  disponibili  per  i  servizi  di  comunicazione
          elettronica possono essere forniti tutti i tipi di  servizi
          di comunicazione elettronica. Il Ministero  e  l'Autorita',
          nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  tuttavia
          prevedere restrizioni proporzionate e  non  discriminatorie
          relativamente  ai  tipi   di   servizi   di   comunicazione
          elettronica che e' possibile fornire, anche, se necessario,
          al fine di soddisfare un requisito  dei  regolamenti  radio
          dell'UIT e della normativa CEPT. 
                5.  Le  misure  che  impongono  la  fornitura  di  un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   in   una   banda
          specifica  disponibile  per  i  servizi  di   comunicazione
          elettronica   sono   giustificate    per    garantire    il
          conseguimento  di  un  obiettivo  di   interesse   generale
          conformemente al diritto europeo,  come,  ad  esempio  e  a
          titolo non esaustivo: 
                  a) garantire la salvaguardia della vita umana; 
                  a-bis) promuovere e favorire, nell'imminenza  o  in
          caso di eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo  2
          gennaio   2018,   n.   1,    attraverso    le    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  l'adozione  di
          misure di autoprotezione da parte dei cittadini; 
                  b) promuovere  la  coesione  sociale,  regionale  o
          territoriale; 
                  c)    evitare    un    uso    inefficiente    delle
          radiofrequenze; oppure; 
                  d) promuovere la diversita' culturale e linguistica
          ed il pluralismo dei media, anche mediante  prestazione  di
          servizi di radiodiffusione o telediffusione. 
                6. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  possono  vietare  la  fornitura  di
          qualsiasi altro servizio di  comunicazione  elettronica  in
          una   banda   specifica   esclusivamente   ove   cio'   sia
          giustificato  dalla  necessita'   di   proteggere   servizi
          finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana.
          Tale divieto puo' essere eccezionalmente esteso al fine  di
          conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a
          norma del diritto dell'Unione europea. 
                7. Il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive  competenze,   riesaminano   periodicamente   la
          necessita' delle restrizioni di cui ai comma da  3  a  6  e
          rendono pubblici i risultati di tale riesame. 
                8. I commi 3 e 4  si  applicano  allo  spettro  radio
          attribuito ai servizi di comunicazione elettronica  nonche'
          alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali
          delle radiofrequenze concessi a decorrere  dal  termine  di
          cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge
          31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2011, n. 75,  e  successive  modificazioni.
          Alle attribuzioni dello spettro radio, alle  autorizzazioni
          generali  e  ai  diritti  d'uso  individuali  esistenti  al
          termine di cui  al  periodo  precedente,  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14-bis. 
                9.  Fatte  salve  le  disposizioni  delle   direttive
          specifiche e  tenendo  conto  delle  circostanze  nazionali
          pertinenti, il Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  possono  stabilire  norme  volte  a
          impedire  l'accaparramento  di  frequenze,  in  particolare
          fissando scadenze rigorose  per  l'effettivo  utilizzo  dei
          diritti  d'uso  da  parte  del  titolare  dei   diritti   e
          applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui
          all'art. 98, comma 8, o la revoca dei diritti d'uso in caso
          di  mancato  rispetto  delle  scadenze.  Tali  norme   sono
          stabilite e applicate in  modo  proporzionato,  trasparente
          non discriminatorio. 
                10. Il rinvio al presente articolo operato dal  comma
          3 dell'art. 8-novies del decreto-legge 8  aprile  2008,  n.
          59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2008, n. 101, si intende riferito all'art. 14-ter.». 
              - Si riporta l'art. 144, del citato decreto legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 144 (Autorizzazioni speciali). - 1.  Oltre  che
          da singole persone fisiche, l'autorizzazione  generale  per
          l'impianto e l'esercizio di stazioni di  radioamatore  puo'
          essere conseguita da: 
                  a) Universita' ed Enti  di  ricerca  scientifica  e
          tecnologica; 
                  b) scuole ed istituti di istruzione di ogni  ordine
          e grado, statali e legalmente  riconosciuti,  ad  eccezione
          delle scuole elementari;  la  relativa  dichiarazione  deve
          essere  inoltrata  tramite  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  che  deve  attestare  la
          qualifica della scuola o dell'istituto; 
                  c) scuole e corsi  di  istruzione  militare  per  i
          quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della
          difesa; 
                  d)  sezioni  delle  associazioni  dei  radioamatori
          legalmente costituite; 
                  e) (Abrogata). 
                2. L'esercizio della stazione deve, nei  detti  casi,
          essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella
          dichiarazione, di eta'  non  inferiore  ad  anni  diciotto,
          muniti di patente e dei requisiti richiesti  dall'art.  137
          per il conseguimento dell'autorizzazione generale  connessa
          all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.». 
              - Si riporta l'art. 7, del citato decreto legislativo 2
          gennaio 2018, n. 1: 
                «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile). - 1. Ai fini  dello  svolgimento  delle
          attivita' di cui all'art. 2,  gli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile si distinguono in: 
                  a) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          possono essere fronteggiati mediante interventi  attuabili,
          dai  singoli  enti  e  amministrazioni  competenti  in  via
          ordinaria; 
                  b) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          per  loro  natura  o  estensione  comportano   l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
          fronteggiati con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante  limitati   e   predefiniti   periodi   di   tempo,
          disciplinati dalle Regioni e  dalle  Province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  nell'esercizio   della   rispettiva
          potesta' legislativa; 
                  c) emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con
          eventi  calamitosi  di   origine   naturale   o   derivanti
          dall'attivita'  dell'uomo  che  in   ragione   della   loro
          intensita'   o   estensione   debbono,   con   immediatezza
          d'intervento,  essere  fronteggiate  con  mezzi  e   poteri
          straordinari da impiegare durante  limitati  e  predefiniti
          periodi di tempo ai sensi dell'art. 24.». 
              - Si riporta l'allegato n.  25,  art.  32,  del  citato
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: 
                «Art. 32 (Esenzioni e riduzioni).  -  1.  Le  Regioni
          sono esentate dal pagamento  dei  contributi  previsti  dal
          presente Titolo per le frequenze  di  diffusione  destinate
          all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria  «118»
          (Emergenza-urgenza), secondo le  disposizioni  dettate  dal
          decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali  disposizioni  si
          applicano  anche  alle  frequenze  di  connessione   (link)
          ritenute  strettamente  necessarie  dal  Ministero  per  lo
          svolgimento del servizio. 
                2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  sono  esentate  dal  pagamento  dei
          contributi  di  cui  al   presente   Titolo   relativamente
          all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a  fini  di
          protezione civile e di attivita' antincendi di cui all'art.
          96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 
                3. La Croce rossa italiana e' esonerata dal pagamento
          dei contributi di cui al presente Titolo per  le  attivita'
          assistenziali,  di  protezione   civile   e   di   soccorso
          sanitario, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388. 
                4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e  speleologico
          del Club alpino italiano  e  le  associazioni  di  soccorso
          alpino aventi sede nella  Regione  Valle  d'Aosta  e  nelle
          Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati  dal
          pagamento dei contributi di cui al presente Titolo. 
                5. Le associazioni di  volontariato  riconosciute  ai
          sensi  della  legge  11  agosto  1991,   n.   266,   e   le
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di
          cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  sono
          esentate dal pagamento dei contributi di  cui  al  presente
          Titolo  relativamente  ai  servizi  socio-sanitari   e   di
          protezione civile. 
                6. I contributi di cui al presente Capo sono  ridotti
          dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a
          scopo didattico  presso  scuole  od  istituti  nonche'  per
          radiocollegamenti per la  sicurezza  della  vita  umana  in
          montagna. 
                7. I contributi di cui al presente Capo sono  ridotti
          del 70  per  cento  relativamente  ai  servizi  adibiti  al
          soccorso medico  di  persone,  esercitati  da  istituti  di
          assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti. 
                8. L'entita' dei contributi di cui al  presente  Capo
          e'  stabilita  nella  misura  del   cinquanta   per   cento
          relativamente: 
                  a) ai servizi  ASL  legati  alla  sanita'  ed  alla
          salute pubblica; 
                  b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in
          via prevalente per finalita'  di  protezione  civile  e  di
          soccorso, ivi comprese le attivita' a difesa del patrimonio
          boschivo dagli incendi; 
                  c) ai servizi di polizia degli enti locali; 
                  d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati
          da enti o istituti riconosciuti. 
                9. I contributi di cui al presente Capo sono  ridotti
          del 40 per cento per i seguenti servizi: 
                  a) i servizi di bonifica e di irrigazione  eserciti
          da  enti  o  da  consorzi  posti  sotto  la  vigilanza   di
          Amministrazioni statali, regionali e comunali; 
                  b) i servizi di dighe, centrali nucleari,  centrali
          termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza  e
          di  manutenzione  di  elettrodotti,  oleodotti,   gasdotti,
          metanodotti e acquedotti; 
                  c) i servizi di sicurezza per le miniere; 
                  d) i collegamenti all'interno o tra  raffinerie  di
          petrolio,  centrali  di  produzione  di  gas,  stabilimenti
          adibiti  alla  lavorazione   di   materiale   infiammabile,
          esplosivo o pericoloso; 
                  e) i collegamenti tra  stazioni  di  funivia  o  di
          seggiovia; 
                  f) i servizi per l'esercizio e la  manutenzione  di
          linee ferroviarie,  tranviarie,  filoviarie  ed  autoviarie
          nonche' di sedi aeroportuali; 
                  g) i servizi gestiti  da  imprese  di  esercizio  e
          manutenzione delle autostrade e dei trafori,  limitatamente
          ai servizi mobili radiotelefonici; 
                  h) i servizi di auto pubbliche di citta'; 
                  i) i  servizi  di  ormeggio  e  battellaggio  negli
          ambiti portuali; 
                  j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici; 
                  k) i servizi di ricerca  persone  con  collegamento
          bidirezionale; 
                  l)  i  servizi  per  studi  e  ricerche   sismiche,
          minerarie, metanifere e petrolifere; 
                  m) i servizi lacuali e fluviali; 
                  n) i servizi gestiti dalle scuole di sci. 
                10. Le esenzioni e le riduzioni  si  applicano  anche
          alle autorizzazioni generali temporanee. 
                11. Il  rappresentante  legale  delle  organizzazioni
          aventi titolo alle esenzioni  o  alle  riduzioni,  all'atto
          della  presentazione  della   domanda   di   autorizzazione
          generale, e' tenuto ad autocertificare la  sussistenza  dei
          titoli e l'espletamento dell'attivita' da esercitare.». 
              - Si riporta l'art. 98, del citato decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259: 
                «Art.  98  (Sanzioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente articolo si  applicano  alle  reti  e  servizi  di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico. 
                2. In caso di installazione e fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00,  da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se  il
          fatto riguarda la installazione o l'esercizio  di  impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00. 
                3.  Se  il  fatto   riguarda   la   installazione   o
          l'esercizio  di  impianti  di  radiodiffusione   sonora   o
          televisiva, si applica la pena della reclusione  da  uno  a
          tre anni. La pena e' ridotta  alla  meta'  se  trattasi  di
          impianti per la  radiodiffusione  sonora  o  televisiva  in
          ambito locale. 
                4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
                5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
          2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34  e  35,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno. 
                6.  Indipendentemente   dai   provvedimenti   assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 2 e 3, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo. 
                7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui  al
          comma 2 per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. 
                8. In caso di installazione e fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'  a
          quanto dichiarato  ai  sensi  dell'art.  25,  comma  4,  il
          Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00. 
                9. Fermo restando quanto stabilito dall'art.  32,  ai
          soggetti che commettono violazioni gravi o  reiterate  piu'
          di  due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni   poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  30.000,00  ad
          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
          termini e con le modalita' prescritti,  alla  comunicazione
          dei documenti, dei  dati  e  delle  notizie  richiesti  dal
          Ministero  o  dall'Autorita',  gli   stessi,   secondo   le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  15.000,00   ad   euro
          1.150.000,00. 
                10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti
          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al
          vero, si applicano le  pene  previste  dall'art.  2621  del
          codice civile. 
                11. Ai soggetti che non ottemperano  agli  ordini  ed
          alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro  240.000,00  ad  euro  5.000.000,00.  Se
          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce. 
                12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e  nelle
          ipotesi di mancato pagamento dei diritti  amministrativi  e
          dei contributi di cui agli articoli 34 e  35,  nei  termini
          previsti dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e'  di
          particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte  in
          un quinquennio, il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive  competenze  e  previa  contestazione,   possono
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore a  sei  mesi,  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale e degli eventuali diritti  di  uso.  Nei  predetti
          casi, il Ministero o l'Autorita',  rimangono  esonerati  da
          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
                13.  In  caso  di   violazione   delle   disposizioni
          contenute  nel  Capo  III  del  presente  Titolo,   nonche'
          nell'art.  80,  il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  170.000,00  ad   euro
          2.500.000,00. 
                14. In caso di  violazione  degli  obblighi  gravanti
          sugli operatori di cui all'art. 96,  il  Ministero  commina
          una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  170.000,00
          ad euro 2.500.000,00.  Se  la  violazione  degli  anzidetti
          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
          due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre  la
          sospensione dell'attivita' per un periodo non  superiore  a
          due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In  caso
          di integrale inosservanza  della  condizione  n.  11  della
          parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la  revoca
          dell'autorizzazione generale. 
                15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente  dalla
          sospensione  dell'esercizio  e   salvo   il   promuovimento
          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  euro  1.500,00  a
          euro 5.000,00. 
                16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
          agli articoli 60, 61, 70,  71,  72  e  79  il  Ministero  o
          l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze,  comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
          euro 1.160.000,00. 
                16-bis. In caso di violazione dell'art. 3,  paragrafi
          1, 2, 5, 6 e 7, dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3,  dell'art.
          5, paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo
          1, dell'art. 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'art. 6-sexies,
          paragrafi 1, 3 e 4,  dell'art.  7,  paragrafi  1,  2  e  3,
          dell'art. 9, dell'art.  11,  dell'art.  12,  dell'art.  14,
          dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e  6,  o  dell'art.  16,
          paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)   n.   531/2012   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  giugno  2012,
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili  all'interno  dell'Unione,   come   modificato   dal
          regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
          l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro 120.000  a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata
          cessazione della  violazione.  L'Autorita'  ordina  inoltre
          all'operatore il rimborso delle  somme  ingiustificatamente
          addebitate agli utenti,  indicando  il  termine  entro  cui
          adempiere, in ogni caso  non  inferiore  a  trenta  giorni.
          Qualora l'Autorita' riscontri, ad  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1,  2,
          5 e 6, dell'art. 4,  paragrafi  1,  2  e  3,  dell'art.  5,
          paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo 1,
          dell'art.  6-quater,,  paragrafo  1,  dell'art.   6-sexies,
          paragrafi 1 e 3, dell'art. 7,  paragrafo  1,  dell'art.  9,
          paragrafi 1 e 4, dell'art. 11, dell'art. 12,  paragrafo  1,
          dell'art. 14 o dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6,  del
          citato  regolamento  (UE)   n.   531/2012,   e   successive
          modificazioni,  e  ritenga  sussistere  motivi  di  urgenza
          dovuta al rischio di un danno di notevole gravita'  per  il
          funzionamento del mercato o per  la  tutela  degli  utenti,
          puo' adottare, sentiti gli operatori  interessati  e  nelle
          more   dell'adozione    del    provvedimento    definitivo,
          provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
          effetto immediato. 
                16-ter. In caso di violazione dell'art. 3,  dell'art.
          4, paragrafi 1  e  2,  o  dell'art.  5,  paragrafo  2,  del
          regolamento (UE) 2015/2120 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25  novembre  2015,  che  stabilisce  misure
          riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e  che  modifica
          la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio  universale  e
          ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di
          comunicazione elettronica e regolamento  (UE)  n.  531/2012
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili  all'interno  dell'Unione,  l'Autorita'  irroga  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000  a  euro
          2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
          Qualora l'Autorita' riscontri, ad  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1,  2,
          3 e 4, del citato  regolamento  (UE)  2015/2120  e  ritenga
          sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un  danno
          di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
          la  tutela  degli  utenti,  puo'  adottare,   sentiti   gli
          operatori  interessati  e  nelle  more  dell'adozione   del
          provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per  far
          sospendere la condotta con effetto immediato. 
                16-quater. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione
          dei provvedimenti adottati ai  sensi  dei  commi  16-bis  e
          16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di  comunicazione
          ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
          quotidiani a diffusione nazionale. 
                17. Restano ferme, per le  materie  non  disciplinate
          dal Codice, le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30, 31
          e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
                17-bis.  Alle  sanzioni   amministrative   irrogabili
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si
          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta
          di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni.». 
              -  La  direttiva  11  dicembre  2018,  n.  2018/1972/UE
          (Direttiva del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
          istituisce   il   codice   europeo   delle    comunicazioni
          elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          n. L 321 del 17 dicembre 2018. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1044, della  citata  legge
          27 dicembre 2017, n. 205: 
                «1044. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica,
          a decorrere dal 1° giugno 2019  gli  apparecchi  atti  alla
          ricezione  della  radiodiffusione  sonora   venduti   dalle
          aziende  produttrici  ai  distributori  di  apparecchiature
          elettroniche  al   dettaglio   sul   territorio   nazionale
          integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente  di
          ricevere i servizi della radio digitale.  Per  le  medesime
          finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2020  gli  apparecchi
          atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai
          consumatori  nel  territorio  nazionale  integrano   almeno
          un'interfaccia  che  consenta  all'utente  di  ricevere   i
          servizi della radio digitale.». 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  5
          ottobre  2018  (Piano  nazionale  di   ripartizione   delle
          frequenze tra 0 e 3.000 GHz), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018, S.O. n. 49.