Art. 28 bis 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 10, della legge  costituzionale  18
          ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte
          seconda della Costituzione): 
                «Art. 10 - 1.  Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.».