Art. 28. Codice disciplinare 1. Le amministrazioni sono tenute al rispetto dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza. A tale fine le amministrazioni sono tenute a valutare e applicare i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni: l'intenzionalita' e la concreta addebitabilita' del comportamento; il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilita' dell'evento; la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate; le responsabilita' connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonche' con la gravita' della lesione del prestigio dell'amministrazione; l'entita' del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso di piu' persone nella violazione. 2. Al dirigente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'. 3. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica, graduando l'entita' della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di: a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonche' delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonche' di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001; b) condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza; c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei propri confronti e' esercitata l'azione penale; e) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonche' del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti, nel rispetto dei principi di cui al comma 1; f) violazione del segreto d'ufficio, cosi' come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno all'amministrazione. L'importo delle multe sara' introitato nel bilancio dell'amministrazione. 4. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001. 5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, e con effetti sulla retribuzione di risultato qualora la condotta sanzionata sia rilevante anche sul piano della responsabilita' dirigenziale, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 - salvo i casi piu' gravi, ivi indicati, ex art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies - e dall'art. 55-septies, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001. 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. 7. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 3 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravita'; b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'amministrazione o organi di vertice, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione o degli organi di vertice, salvo che non siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; d) tolleranza di irregolarita' in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravita', da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001; e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi, alla circostanza che l'assenza ingiustificata sia in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale; f) occultamento, da parte del dirigente, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati; g) qualsiasi comportamento negligente dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi, secondo i principi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6; h) atti o comportamenti aggressivi o denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti; i) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignita' della persona; l) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravita' o reiterazione; m) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione di servizi all'utenza in applicazione dell'art 55-quinquies comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 8. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 1. con preavviso, per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a f-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo; b) la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6; la recidiva plurima nel biennio in una della mancanze previste ai commi 3 e 7; la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste al comma 7 che abbia comportato una sanzione superiore a venti giorni; le mancanze di cui ai predetti commi che si caratterizzino per una particolare gravita'; c) l'ipotesi di cui all'art. 55-quater comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001; d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16 comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013; e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravita' o riguardino, comunque, studentesse o studenti; f) dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilita'. 2. Senza preavviso, per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 55-quinquies, comma 3, del medesimo decreto legislativo; b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 30 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale); c) condanna, anche non passata in giudicato, per: per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012; quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; gravi delitti commessi in servizio; delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001; d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravita' tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile. 9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 3 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 26 (Obblighi del dirigente), nonche', quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 10. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonche' ai codici di comportamento, deve essere data pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Tale pubblicita' equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro. 11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico, nelle forme di cui al comma 10, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione, fatte salve le sanzioni gia' previste dalle norme di legge.