Art. 28 
 
  Compiti di coordinamento del fornitore del repertorio secondario 
 
  1. Il fornitore del repertorio secondario comunica ai fornitori che
gestiscono i repertori primari, agli emittenti  di  identificativi  e
agli operatori economici l'elenco delle specifiche prescritte per  lo
scambio dei dati con il repertorio secondario e il router.  Tutte  le
specifiche si basano su standard aperti non proprietari. L'elenco  di
cui al comma 1 e' trasmesso entro due mesi dalla  data  di  selezione
del fornitore che gestisce il repertorio secondario. 
  2. Sulla  base  delle  informazioni  di  cui  all'allegato  II,  il
fornitore  che  gestisce  il  repertorio  secondario   definisce   un
dizionario  di  dati  comune.  Il  dizionario  di  dati   comune   fa
riferimento alle etichette dei campi di dati  nel  formato  leggibile
dall'uomo. Il dizionario di dati comune e'  comunicato  ai  fornitori
che gestiscono i repertori primari  entro  due  mesi  dalla  data  di
selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario. 
  3. Ove necessario per garantire il buon funzionamento  del  sistema
di repertori in conformita' alle prescrizioni del  presente  decreto,
il fornitore che gestisce il repertorio secondario aggiorna  l'elenco
di cui al comma 1 e il dizionario di dati comune di cui al  comma  2.
Tale aggiornamento  e'  comunicato  ai  fornitori  che  gestiscono  i
repertori primari con almeno due mesi di anticipo rispetto alla  data
di entrata in produzione dell'aggiornamento nel sistema.