Art. 28. Erogazione dei finanziamenti 1. Il finanziamento e' corrisposto annualmente, con le modalita' indicate nel presente articolo. 2. L'importo ammesso a finanziamento e' erogato secondo le seguenti soluzioni e tempistiche: a) un anticipo pari al 50% dell'importo annuale finanziato, a seguito di presentazione della Comunicazione inizio attivita' (CIA) da parte dell'ente locale, previa attivazione di almeno il 20% dei posti del progetto approvato; b) un pagamento intermedio fino ad un massimo del 30% dell'importo annuale di finanziamento, da corrispondere a seguito della rendicontazione delle somme erogate ai sensi della lettera a), riconosciute ammissibili dal revisore contabile di cui all'art. 31 a seguito dei controlli sul rendiconto semestrale. Eventuali quote rendicontate eccedenti sono riconosciute in sede di saldo finale. L'erogazione avviene entro sessanta giorni dalla rendicontazione intermedia; c) saldo fino a concorrenza dell'importo finanziato dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dal revisore contabile indipendente di cui all'art. 31 sul rendiconto finale. L'erogazione avviene, entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione finale. 3. Le modalita' di pagamento di cui alle lettere a), b) e c) sono derogate in caso di chiusura del bilancio dello Stato. I pagamenti sono rispettivamente effettuati nel nuovo esercizio finanziario.