Art. 28 
 
          Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  maggiormente  tracciabili  i  flussi  di
pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della
criminalita' organizzata, le societa' emittenti carte di credito, gli
operatori bancari, finanziari e  postali  non  possono  procedere  al
trasferimento  di  denaro  a  favore  di  soggetti  che  offrono  nel
territorio  dello   Stato,   attraverso   reti   telematiche   o   di
telecomunicazione,  giochi,  scommesse  o  concorsi  pronostici   con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,  licenza
od  altro  titolo   autorizzatorio   o   abilitativo   non   sospeso.
L'inosservanza dell'obbligo di  cui  al  presente  articolo  comporta
l'irrogazione,  alle  societa'  emittenti  carte  di  credito,   agli
operatori bancari, finanziari e postali, di  sanzioni  amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un  milione  e  trecentomila  euro  per
ciascuna violazione accertata. ((La sanzione  prevista  dal  presente
comma e' applicata  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli avente competenza per il  luogo  nel  quale  e'  situato  il
domicilio fiscale del trasgressore)). Con uno  o  piu'  provvedimenti
interdirigenziali del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni  di  cui  al
presente articolo e la relativa  decorrenza.  I  commi  da  29  a  31
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.