(Convenzione-art. 28)
 
  Articolo 28 - Cooperazione  internazionale  con  le  organizzazioni
sportive internazionali 
 
  1	Ciascuna Parte, in  conformita'  al  proprio  diritto  nazionale,
coopera con le organizzazioni  sportive  internazionali  nella  lotta
alla manipolazione delle competizioni sportive.