Art. 28 
 
       Comitato consultivo permanente per il diritto di autore 
 
  1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto  di  autore  di
cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e' organo consultivo del  Ministro.  Opera  presso  la
Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali. 
 
          Note all'art. 28: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  190  della  legge  22
          aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
          luglio 1941, n. 166: 
              «Art. 190. - E' istituito  presso  il  Ministero  della
          cultura popolare (300) un  comitato  consultivo  permanente
          per il diritto di autore. 
              Il  comitato  provvede  allo   studio   delle   materie
          attinenti al diritto di autore o ad  esso  connesse  e  da'
          pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
          Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
          speciali disposizioni. 
              Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione  di
          cui all'art. 71-quinquies, comma 4.».