Art. 28 Comitato consultivo permanente per il diritto di autore 1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' organo consultivo del Ministro. Opera presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166: «Art. 190. - E' istituito presso il Ministero della cultura popolare (300) un comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da' pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4.».