Art. 28 
 
Modifiche all'articolo 65 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero 
 
  1. All'articolo 65 del codice della  giustizia  contabile  dopo  le
parole  «pubblico  ministero»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ove
espressamente prevista,» e dopo le parole «comma 4,» sono inserite le
seguenti: «secondo periodo,». 
 
          Note all'art. 28: 
 
              - Si riporta l'articolo 65 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 65 (Nullita' degli atti istruttori del pubblico
          ministero). - 1. La  omessa  o  apparente  motivazione  dei
          provvedimenti  istruttori  del  pubblico   ministero,   ove
          espressamente  prevista,  ovvero  l'audizione  assunta   in
          violazione dell'articolo  60,  comma  4,  secondo  periodo,
          costituiscono causa di  nullita'  dell'atto  istruttorio  e
          delle operazioni conseguenti.».