Art. 28 
 
     Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  586,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di  10  milioni
di euro per l'anno 2021.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole  «7,5  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «11 milioni»; 
    b) al secondo periodo, le parole «dieci unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «diciassette unita'»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti  del
Commissariato  dipendenti  di  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti  di
durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e'  corrisposto
a  carico  del  Commissariato  il  trattamento  economico   stabilito
dall'articolo 170, comma quinto, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati
Arabi  Uniti  di  livello  corrispondente  al   grado   o   qualifica
rivestiti.». 
  3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del
Made in Italy e l'attrazione degli investimenti  in  Italia,  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e' incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  il  comma
268 e' abrogato. 
  5. Agli oneri derivanti dai  commi  2  e  3  si  provvede  mediante
utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4. 
  6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017,  n.  170,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  gli  interventi
necessari a dare attuazione al presente comma, fino  al  31  dicembre
2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione  appaltante,
opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi  2
e 3, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».