Art. 28 
 
          Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della  prestazione  dovuta  in
relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo,
nelle acque interne o terrestre stipulati: 
    a) dai soggetti nei confronti dei  quali  e'  stata  disposta  la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la  permanenza  domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita'  sanitaria
competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  con
riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo  periodo
di quarantena o permanenza domiciliare; 
    b) dai  soggetti  residenti,  domiciliati  o  destinatari  di  un
provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da
eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; 
    c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i  quali
e'  disposta  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva   ovvero   la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte
dell'autorita' sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le
strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da
eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 
    d) dai soggetti che hanno  programmato  soggiorni  o  viaggi  con
partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio   come
individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo
di efficacia dei predetti decreti; 
    e)  dai  soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a
concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni
o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo  ai  contratti  di
trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti
provvedimenti; 
    f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio,  acquistati  in
Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove  sia  impedito  o
vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione  della  situazione
emergenziale epidemiologica da COVID-19. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il  ricorrere
di una delle situazioni di cui  al  medesimo  comma  1  allegando  il
titolo di  viaggio  e,  nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  e),  la
documentazione attestante la programmata partecipazione ad una  delle
manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella  medesima  lettera
e). Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti: 
    a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma  1,  lettere
da a) a d); 
    b) dall'annullamento, sospensione o  rinvio  del  corso  o  della
procedura  selettiva,   della   manifestazione,   dell'iniziativa   o
dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); 
    c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi  di  cui  al
comma 1, lettera f). 
  3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al
comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il  titolo
di viaggio ovvero all'emissione di un  voucher  di  pari  importo  da
utilizzare entro un anno dall'emissione. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche
nei casi in cui il titolo di viaggio  sia  stato  acquistato  per  il
tramite di un'agenzia di viaggio. 
  5. I soggetti di cui  al  comma  1  possono  esercitare,  ai  sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.  79,  il
diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da  eseguirsi
nei periodi di ricovero, di quarantena con  sorveglianza  attiva,  di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  ovvero  di
durata  dell'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19   nelle   aree
interessate dal contagio come individuate dai  decreti  adottati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6.  In   caso   di   recesso,
l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto  sostitutivo
di qualita' equivalente o superiore, puo' procedere al  rimborso  nei
termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo' emettere  un  voucher,
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al
rimborso spettante. 
  6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2,
lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  il  rimborso
puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di  un  voucher  di
pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. 
  7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede  al  rimborso
del  corrispettivo  versato  per  il  titolo  di  viaggio  in  favore
dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione. 
  8. Le disposizioni di cui al presente  articolo  costituiscono,  ai
sensi dell'articolo 17 della legge del  31  maggio  1995,  n.  218  e
dell'articolo 9 del  regolamento  (CE)  n.  593/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,  norme  di  applicazione
necessaria. 
  9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione  disposta
dal 23 febbraio al 15 marzo  ai  sensi  degli  articoli  1  e  2  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti
attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4,  del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto  di
recesso del viaggiatore prima dell'inizio del  pacchetto  di  viaggio
nonche' l'articolo 1463 del codice civile. Il  rimborso  puo'  essere
effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di  pari  importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione.