ART. 280
                            (abrogazioni)

   1.  Sono  abrogati,  escluse  le  disposizioni  di cui il presente
decreto preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351:
    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203;
    b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413;
    c)  l'articolo  12,  comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
    d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105;
    e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989;
    f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio
1989;
    g) il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990;
    h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
    i) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995;
    l) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996;
    m) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76;
    n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2000, n. 107;
    o)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
 
          Nota all'art. 280:
              - L'art.  14  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351,   recante  «Attuazione  della  direttiva  96/62/CE  in
          materia   di  valutazione  e  di  gestione  della  qualita'
          dell'aria  ambiente»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          del 13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente:
              «Art.  14  (Disposizioni  transitorie)  -  1.  Fino  al
          termine  stabilito  ai  sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
          c),  restano  in vigore i valori limite fissati nel decreto
          del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
              2.  Fino  alla data di entrata in vigore dei pertinenti
          decreti  di  cui  all'art.  4, comma 1, restano in vigore i
          valori  guida,  i  livelli  di attenzione e di allarme, gli
          obiettivi  di  qualita',  i livelli per la protezione della
          salute   e   della  vegetazione,  nonche'  le  disposizioni
          sull'informazione della popolazione stabiliti:
                a) dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  28 marzo  1983  concernente  i  limiti massimi di
          accettabilita'   delle   concentrazioni  e  di  esposizione
          relativi  ad  inquinanti  dell'aria  nell'ambiente esterno,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;
                b)   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 maggio  1988,  n.  203,  concernente norme in materia di
          qualita'   dell'aria   relativamente   a  specifici  agenti
          inquinanti,  e  di  inquinamento  prodotto  dagli  impianti
          industriali, e suoi decreti attuativi;
                c) dal  decreto  del Ministro dell'ambiente 15 aprile
          1994,  recante  «Norme  tecniche in materia di livelli e di
          stati  di  attenzione  e  di  allarme  per  gli  inquinanti
          atmosferici  nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e
          4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  e  dell'art.  9  del  decreto del Ministro
          dell'ambiente  20 maggio  1991»,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;
                d) dal  decreto  del Ministro dell'ambiente 16 maggio
          1996  sull'attivazione  di  un  sistema  di sorveglianza di
          inquinamento  da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 13 luglio 1996, n. 163;
                e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre
          1994,  recante  «l'aggiornamento  delle  norme  tecniche in
          materia  di  limiti  di  concentrazione  e  di  livelli  di
          attenzione  e  di  allarme  per  gli inquinanti atmosferici
          nelle  aree  urbane  e disposizioni per la misura di alcuni
          inquinanti  di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994»,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290.
              3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto  e per il periodo transitorio individuato
          dal  comma  1,  le  regioni,  entro  sei mesi dalla fine di
          ciascun  anno,  trasmettono al Ministero dell'ambiente e al
          Ministero  della  sanita',  per  il  tramite  dell'ANPA, le
          informazioni   indicate   in   allegato  VI  relative  agli
          inquinanti  per  i  quali  sono  fissati  valori  limite di
          qualita'   dell'aria   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.».