ART. 280 (abrogazioni) 1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351: a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413; c) l'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105; e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989; f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989; g) il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990; h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991; i) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995; l) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996; m) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76; n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2000, n. 107; o) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
Nota all'art. 280: - L'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente: «Art. 14 (Disposizioni transitorie) - 1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'art. 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualita', i livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonche' le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti: a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145; b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e suoi decreti attuativi; c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, recante «Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107; d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163; e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, recante «l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita', per il tramite dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualita' dell'aria dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.».