Art. 281. 
             Documentazione, valutazione e comunicazioni 
 
  1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni
di cui all'articolo 277 e la valutazione sui medesimi,  espressa  dal
collegio dei docenti, sono comunicate, oltre che al provveditore agli
studi della provincia, al consiglio di  circolo  o  di  istituto,  al
consiglio   scolastico   distrettuale,   al   consiglio    scolastico
provinciale e all'istituto regionale competente. 
  2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione
di cui all'articolo 278  sono  comunicate  anche  al  Ministro  della
pubblica istruzione che le sottopone  al  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione.