Art. 282.
       Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

  1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
    a)  con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a  4.000  euro  per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3;
270,  commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3;
275;  276;  277,  comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280,
commi 1 e 2;
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000 per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.