(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 282)
                 Art. 282. (Art. 78 del Testo Unico) 
                  VEICOLI IN CIRCOLAZIONE DI PROVA 

 
  I veicoli in circolazione di prova di cui  all'art.  63  del  Testo
Unico possono non essere muniti dei dispositivi di illuminazione e di
segnalazione visiva nelle ore o  nelle  circostanze  in  cui  non  e'
prescritto l'uso di essi. Tuttavia la mancanza  degli  indicatori  di
direzione e delle luci di arresto e' consentita soltanto qualora  sia
possibile fare le segnalazioni col braccio.