ART. 283 (definizioni) 1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore; c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione; d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli altri casi; e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto; f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli; g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW; h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che comporta una variazione dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 284 o nella documentazione presentata ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615; i) autorita' competente: i comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le province; l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.
Note all'art. 283: - Gli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966, n. 201, sono i seguenti: «Art. 9. - Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente art. 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialita' in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento. Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente art. 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, e' punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.». «Art. 10. - Entro quindici giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialita' in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvedera' ad effettuare il collaudo verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento. Avverso l'esito negativo di tale collaudo e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica al prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, e' punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 150.000. Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico e' punito con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.». - L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, S.O., e' il seguente: «Art. 108 (L) (Soggetti abilitati). (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136). - 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. 3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Societa' organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli impianti di cui all'art. 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.». - L'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi). - 1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non puo' delegare ad altri le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attivita' di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attivita' di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsa bile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalita' definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.».