ART. 283
                            (definizioni)

   1.   Ai   fini  del  presente  titolo  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore
costituito  da  uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema
di  distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi
dispositivi di regolazione e di controllo;
    b)  generatore  di  calore:  qualsiasi dispositivo di combustione
alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore,
costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore;
    c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene
il processo di combustione;
    d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di
calore  e'  destinata,  anche  in edifici ad uso non residenziale, al
riscaldamento  o  alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento
di  acqua  per  usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e'
centralizzato  se  serve  tutte  le  unita'  dell'edificio  o di piu'
edifici ed e' individuale negli altri casi;
    e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze
termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
    f)  potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere
calorifico  inferiore  del  combustibile  utilizzato  e della portata
massima  di  combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso
in Watt termici o suoi multipli;
    g)  valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari
a 0.035MW;
    h)  modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che comporta una
variazione  dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 284
o  nella  documentazione  presentata  ai  sensi degli articoli 9 e 10
della legge 13 luglio 1966, n. 615;
    i)   autorita'   competente:  i  comuni  aventi  una  popolazione
superiore  ai  quarantamila  abitanti  e,  nella  restante  parte del
territorio, le province;
    l)  installatore:  il  soggetto  indicato  dall'articolo  108 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    m)    responsabile    dell'esercizio    e    della   manutenzione
dell'impianto:  il  soggetto  indicato dall'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
    n)  conduzione  di  un impianto termico: insieme delle operazioni
necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari
e  l'adeguamento  del  regime dell'impianto termico alla richiesta di
calore.
 
          Note all'art. 283:
              - Gli  articoli 9  e  10 della legge 13 luglio 1966, n.
          615,    recante    «Provvedimenti   contro   l'inquinamento
          atmosferico»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          13 agosto 1966, n. 201, sono i seguenti:
              «Art.  9.  -  Per  l'installazione di un nuovo impianto
          termico di cui al precedente art. 8 o per la trasformazione
          o   l'ampliamento   di   un   impianto   preesistente,   il
          proprietario o possessore deve presentare domanda corredata
          da   un  progetto  particolareggiato  dell'impianto  -  con
          l'indicazione  della  potenzialita'  in Kcal/h - al comando
          provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere
          constatato   la  corrispondenza  dell'impianto  alle  norme
          stabilite  dal regolamento. Avverso la mancata approvazione
          del  progetto  dell'impianto,  e'  ammesso  ricorso,  entro
          trenta giorni dalla notifica, al prefetto. Il provvedimento
          del prefetto e' definitivo.
              Chiunque  installa,  trasforma  o  amplia  un  impianto
          termico  di  cui  al precedente art. 8, senza la preventiva
          approvazione  di  cui  al  presente articolo, e' punito con
          l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.».
              «Art. 10. - Entro quindici giorni dalla installazione o
          dalla   trasformazione  o  dall'ampliamento  dell'impianto,
          l'utente   deve   fare   denuncia,   indicando   anche   la
          potenzialita'  in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili
          del   fuoco  che  provvedera'  ad  effettuare  il  collaudo
          verificandone  la  rispondenza  con  le norme stabilite nel
          regolamento.
              Avverso  l'esito  negativo  di tale collaudo e' ammesso
          ricorso  entro trenta giorni dalla notifica al prefetto. Il
          provvedimento del prefetto e' definitivo.
              Chiunque  ometta  nel  termine  prescritto  di  fare la
          denuncia di cui sopra, e' punito con l'ammenda da L. 30.000
          a L. 150.000.
              Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo
          di  cui  al  primo comma del presente articolo, un impianto
          termico  e'  punito  con  l'ammenda  da  L.  150.000  a  L.
          450.000.».
              - L'art.   108   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  recante «Testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          edilizia»,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  del
          20 ottobre 2001, n. 245, S.O., e' il seguente:
              «Art.  108  (L)  (Soggetti abilitati). (Legge 18 maggio
          1990,  n.  46, art. 2; al comma 3, e' l'art. 22 della legge
          30 aprile    1999,   n.   136).   -   1.   Sono   abilitate
          all'installazione,  alla  trasformazione, all'ampliamento e
          alla  manutenzione degli impianti di cui all'art. 107 tutte
          le  imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel
          registro  delle  ditte di cui al regio decreto 20 settembre
          1934,  n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
          o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443.
              2.  L'esercizio  delle  attivita'  di cui al comma 1 e'
          subordinato       al       possesso      dei      requisiti
          tecnico-professionali,   di  cui  all'art.  109,  da  parte
          dell'imprenditore,   il   quale,  qualora  non  ne  sia  in
          possesso,  prepone  all'esercizio delle attivita' di cui al
          medesimo  comma  1  un  responsabile tecnico che abbia tali
          requisiti.
              3.  Sono,  in  ogni  caso abilitate all'esercizio delle
          attivita'  di  cui  al  comma  1, le imprese in possesso di
          attestazione  per  le  relative categorie rilasciata da una
          Societa'   organismo  di  attestazione  (SOA),  debitamente
          autorizzata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
              4.  Possono  effettuare  il  collaudo  ed  accertare la
          conformita'  alla  normativa  vigente degli impianti di cui
          all'art.   107,   comma  1,  lettera f),  i  professionisti
          iscritti  negli albi professionali, inseriti negli appositi
          elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  formati  annualmente  secondo quanto previsto
          dall'art.  9,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.».
              - L'art.  11, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 agosto  1993,  n.  412, recante «Regolamento
          recante   norme   per  la  progettazione,  l'installazione,
          l'esercizio  e la manutenzione degli impianti termici degli
          edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
          attuazione  dell'art.  4,  comma  4,  della legge 9 gennaio
          1991,  n.  10»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          14 ottobre  1993,  n.  242,  supplemento  ordinario,  e' il
          seguente:
              «Art.  11  (Esercizio  e  manutenzione  degli  impianti
          termici  e  controlli  relativi).  -  1.  L'esercizio  e la
          manutenzione   degli  impianti  termici  sono  affidati  al
          proprietario,  definito  come  alla lettera j) dell'art. 1,
          comma  1,  o  per  esso  ad  un  terzo,  avente i requisiti
          definiti  alla  lettera  o) dell'art. 1, comma 1, che se ne
          assume  la  responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione
          di  responsabilita'  da  parte  del  terzo,  che  lo espone
          altresi'  alle sanzioni amministrative previste dal comma 5
          dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere
          redatto  in  forma scritta e consegnato al proprietario. Il
          terzo  eventualmente incaricato, non puo' delegare ad altri
          le   responsabilita'   assunte,   e   puo'  ricorrere  solo
          occasionalmente   al  subappalto  delle  attivita'  di  sua
          competenza,  fermo restando il rispetto della legge 5 marzo
          1990,   n.   46,   per   le   attivita'   di   manutenzione
          straordinaria,   e   ferma   restando  la  propria  diretta
          responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del
          codice  civile.  Il  ruolo  di  terzo  responsa  bile di un
          impianto  e'  incompatibile  con  il  ruolo di fornitore di
          energia  per  il medesimo impianto, a meno che la fornitura
          sia   effettuata   nell'ambito  di  un  contratto  servizio
          energia,  con  modalita'  definite con decreto del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto con il Ministro delle finanze.».