Art. 283. (Art. 78 del Testo Unico) LOCALITA' DI RILEVAMENTO DEL LIVELLO SONORO La localita' di rilevamento deve essere su di uno spazio libero piano e senza ostacoli che possano produrre sensibili perturbazioni del campo sonoro; durante le prove non deve esservi vento apprezzabile. Il livello dei rumore di fondo deve essere almeno 10 dB (B) al disotto del livello da rilevare.