Art. 283. 
      Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche 
 
  1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento  e  nei  limiti
degli stanziamenti annuali  di  bilancio,  possono  essere  assegnati
fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed  educative  di  ogni
ordine e grado, per la realizzazione di  attivita'  di  aggiornamento
destinate  al  personale  della   medesima   istituzione   scolastica
destinataria e di altre istituzioni scolastiche. 
  2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1
provvedono  le  istituzioni   scolastiche   interessate,   ai   sensi
dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili  emanate
ai sensi del medesimo articolo 27. 
  3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si  provvede
mediante ordinativi diretti intestati  alle  istituzioni  scolastiche
oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a  disposizione  dei
provveditori agli studi con aperture di credito dal  Ministero  della
pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le  modalita'
stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui  al  comma
2.