ART. 284
               (denuncia di installazione o modifica)

   1.  In  caso di installazione o di modifica di un impianto termico
civile  di  potenza  termica  nominale superiore al valore di soglia,
deve  essere  trasmessa  all'autorita' competente, nei novanta giorni
successivi     all'intervento,     apposita     denuncia,     redatta
dall'installatore   mediante   il   modulo   di   cui  alla  parte  I
dell'Allegato  IX  alla  parte quinta del presente decreto e messa da
costui  a  disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. Per le
installazioni   e   le   modifiche  successive  al  termine  previsto
dall'articolo  286,  comma  4,  tale  denuncia  e' accompagnata dalla
documentazione  relativa  alla  verifica  effettuata  ai  sensi dello
stesso   articolo.   La   denuncia   e'  trasmessa  dal  responsabile
dell'esercizio   e  della  manutenzione  dell'impianto.  In  caso  di
impianti  termici  individuali,  se  il responsabile dell'esercizio e
della  manutenzione  non e' il proprietario o il possessore o un loro
delegato,  la  denuncia e' trasmessa dal proprietario o, ove diverso,
dal  possessore ed e' messa da costui a disposizione del responsabile
dell'e sercizio e della manutenzione.
   2.  Per  gli  impianti  termici civili di potenza termica nominale
superiore  al  valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa
all'autorita'  competente,  entro  un  anno  da  tale  data, apposita
denuncia redatta dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX
alla  parte  quinta  del presente decreto, accompagnata dai documenti
allegati al libretto di centrale ai sensi dell'articolo 286, comma 2.
La  denuncia  e'  trasmessa  dal  responsabile dell'esercizio e della
manutenzione  dell'impianto. In caso di impianti termici individuali,
se  il  responsabile  dell'esercizio  e  della manutenzione non e' il
proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia e' messa
a  disposizione  del  proprietario o, ove diverso, del possessore, il
quale  provvede  alla  trasmissione. Il presente comma non si applica
agli  impianti termici civili per cui e' stata espletata la procedura
prevista dagli a rticoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.
 
          Nota all'art. 284:
              - Gli  articoli 9  e  10 della legge 13 luglio 1966, n.
          615, sono riportati nelle note all'art. 283.