Art. 284 Offerte anomale 1. Si applica l'articolo 121. I riferimenti ivi contenuti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettera c), e 122, comma 9, del codice si intendono rispettivamente sostituiti con i riferimenti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettere a) e b), e 124, comma 8, del codice.
Note all'art. 284 - Per il testo dell'art. 28, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 47. - Il testo dell'art. 122, comma 9, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) - (...) 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3." - Il testo dell'art. 124, comma 8, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3."