Art. 284. 
               Specifiche iniziative di aggiornamento 
 
  1.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  adotta   ai   sensi
dell'articolo 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti
che impartiscono l'insegnamento nelle  attivita'  di  sostegno  e  di
integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli  di
lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la  cittadinanza
di uno dei Paesi membri della Comunita' europea. 
  2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della scuola e' data priorita' alle iniziative  in  materia
di educazione alla salute, e di prevenzione  delle  tossicodipendenze
come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e
culturali all'estero  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  di
concerto   con   il   Ministero   degli   affari   esteri,   promuove
l'organizzazione di corsi di aggiornamento. 
 
          Nota all'art. 284:
             -  L'art. 104 del testo unico e' approvato con D.P.R. n.
          309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e  riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
          detta norme sulla promozione e sul coordinamento a  livello
          nazionale delle attivita' di educazione e di informazione.