(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 285)
 
    

 
                 Art. 285. (Art. 78 del Testo Unico) 
           CONTROLLO E APPROVAZIONE DEI SINGOLI ESEMPLARI 

 
  Le due prove di cui all'art. 215 vengono effettuate in occasione di
prove di omologazione del tipo di veicolo e di approvazione del  tipo
di dispositivo silenziatore. 
  Per le verifiche dei  singoli  esemplari,  sia  che  si  tratti  di
silenziatori  nuovi  sia  di  silenziatori  usati,   e'   sufficiente
effettuare la prova con veicolo immobile. In  tale  caso  il  livello
sonoro non deve  risultare  superiore  al  valore  corrispondente  al
limite  stabilito  per  la  categoria  cui  appartiene  il   veicolo,
diminuito dello scarto accettato in occasione  dell'approvazione  del
tipo  di  silenziatore  tra  i  livelli  rilevati  nelle  due   prove
prescritte. Pertanto per ogni tipo di silenziatore e per ogni tipo di
veicolo dovra' essere indicato insieme agli estremi di  approvazione,
il numero di giri ed il valore del livello sonoro da non superare nel
controllo dei singoli esemplari con la prova a veicolo immobile. 
  Per le macchine agricole a cingoli (categoria  L)  nelle  verifiche
dei singoli esemplari non debbono essere superati  i  livelli  sonori
stabiliti nell'art. 214. 
  Nei controlli di esemplari di silenziatori nuovi di fabbrica, detto
livello deve essere in ogni caso ridotto di 2 dB.