Art. 285. Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con universita' ed istituti di ricerca 1. Alle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici. 2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L' utilizzazione del predetto personale e' regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica. 4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il Ministro della pubblica istruzione, come previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le universita' ed eventualmente con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione. 5. Le universita', ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.
Note all'art. 285: - L'art. 4 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) detta norme relative al coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi dell'istruzione. - Il testo dell'art. 8 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente: "Art. 8. (Collaborazioni esterne). - 1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonche' delle attivita' culturali e formative di cui all'art. 6, le universita' possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facolta' di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni. 2. Le universita' possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attivita' culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato. 3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicita' dei corsi e dei progetti nonche' delle forme di collaborazione e partecipazione".