Art. 285. 
Consulenza  tecnico-scientifica  in  materia   di   aggiornamento   e
   collaborazione con universita' ed istituti di ricerca 
 
  1. Alle  attivita'  di  aggiornamento  del  personale  direttivo  e
docente  nell'ambito  del  circolo  didattico,   dell'istituto,   del
distretto, regionale e nazionale, prestano la  propria  assistenza  e
collaborazione gli ispettori tecnici. 
  2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e
docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti  delle
scuole con lingua  d'insegnamento  diversa  da  quella  italiana.  L'
utilizzazione  del  predetto  personale  e'  regolata  con   apposito
disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro. 
  3.  Gli  istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente  iniziative
di aggiornamento previo accordo con i consigli dei  circoli  o  degli
istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso  fine,  opera  di
collaborazione tecnico-scientifica. 
  4. Ai fini del coordinamento  con  l'istruzione  universitaria,  il
Ministro della pubblica istruzione,  come  previsto  dall'articolo  4
della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro  dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sulle  iniziative  di
aggiornamento e  di  specializzazione  per  il  personale  ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado,  attuate  in
collaborazione con le universita' ed eventualmente con  gli  istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e  aggiornamento  educativi,  i
cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione. 
  5. Le universita', ai sensi dell'articolo 8, comma 2,  della  legge
19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare  alla  progettazione  ed
alla realizzazione di attivita' culturali  e  formative  promosse  da
terzi,  con  specifico  riferimento  alle  iniziative  di  formazione
organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti  di
istruzione secondaria, attraverso apposite  convenzioni  e  consorzi,
anche di diritto privato. 
 
          Note all'art. 285:
             - L'art. 4 della  legge  n.  168/1989  (Istituzione  del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica)  detta   norme   relative   al   coordinamento
          dell'istruzione   universitaria   con   gli   altri   gradi
          dell'istruzione.
             - Il testo dell'art. 8 della legge n. 341/1990  (Riforma
          degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
             "Art.   8.   (Collaborazioni   esterne).  -  1.  Per  la
          realizzazione dei corsi di studio nonche'  delle  attivita'
          culturali  e  formative  di  cui all'art. 6, le universita'
          possono avvalersi, secondo modalita' definite dalle singole
          sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e  privati,
          con  facolta'  di  prevedere  la  costituzione di consorzi,
          anche di diritto privato, e  la  stipulazione  di  apposite
          convenzioni.
             2. Le universita' possono partecipare alla progettazione
          ed  alla  realizzazione  di attivita' culturali e formative
          promosse  da  terzi,   con   specifico   riferimento   alle
          iniziative  di  formazione organizzate da regioni, province
          autonome, enti locali e istituti di istruzione  secondaria,
          attraverso   apposite  convenzioni  e  consorzi,  anche  di
          diritto privato.
             3. I consigli delle strutture didattiche e  scientifiche
          interessate  assicurano  la  pubblicita'  dei  corsi  e dei
          progetti  nonche'   delle   forme   di   collaborazione   e
          partecipazione".