ART. 286
                    (valori limite di emissione)

   1.  Le  emissioni  in  atmosfera  degli impianti termici civili di
potenza  termica  nominale  superiore  al  valore  di  soglia  devono
rispettare  i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX
alla parte quinta del presente decreto.
   2.  I  valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono
essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni
di  controllo  e  manutenzione.  I valori misurati, con l'indicazione
delle  relative  date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto
che  ha  effettuato  la misura, devono essere allegati al libretto di
centrale  previsto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
agosto  1993,  n. 412. Tale controllo annuale dei valori di emissione
non  e'  richiesto  nei  casi  previsti  dalla  parte  III, sezione 1
dell'Allegato  IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto
di centrale devono essere allegati altresi' i documenti che attestano
l'espletamento  delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto
dei  valori  limite  di  emissione  previste  dalla  denuncia  di cui
all'articolo 284.
   3.  Ai  fini  del  campionamento, dell'analisi e della valutazione
delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano
i  metodi previsti nella parte III dell'Allegato IX alla parte quinta
del presente decreto.
   4.  Con decorrenza dal termine di centottanta giorni dalla data di
entrata   in   vigore   della  parte  quinta  del  presente  decreto,
l'installatore,  contestualmente  all'installazione  o  alla modifica
dell'impianto,  verifica  il  rispetto dei valori limite di emissione
previsti dal presente articolo.
 
          Nota all'art. 286:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n.  412,  recante  «Regolamento recante norme per la
          progettazione,    l'installazione,    l'esercizio    e   la
          manutenzione  degli  impianti termici degli edifici ai fini
          del  contenimento  dei  consumi  di  energia, in attuazione
          dell'art.  4,  comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993,
          n. 242, supplemento ordinario.