ART. 287 (abilitazione alla conduzione) 1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi eta' non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro e' compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia e' tenuta anche presso l'autorita' competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione e' richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo grado. 4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino senza necessita' dell'esame di cui al comma 1. 5. Il patentino puo' essere in qualsiasi momento revocato dall'Ispettorato provinciale del lavoro in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorita' competente comunica all'Ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo. 6. Il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 agosto 1968 stabilisce la disciplina dei corsi e degli esami di cui al comma 1 e delle revisioni dei patentini. Alla modifica e all'integrazione di tale decreto si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Note all'art. 287: - L'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi). - 1.-2. (Omissis). 3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per l'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessita' dell'impianto o degli impianti a lui a ffidati.". - Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante "Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1927, n. 152. - Gli articoli 31 e 32 del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono i seguenti: "Art. 31. - Gli agenti tecnici dell'Associazione debbono accertare se il personale addetto alla condotta dei generatori di vapore possieda i requisiti prescritti dall'art. 27 ed in quale modo disimpegni le proprie mansioni. Anche gli ispettori del lavoro hanno facolta' di procedere agli accertamenti di cui al precedente comma. Qualora il conduttore non adempia abitualmente con diligenza le sue mansioni o abbia determinato, per dolo o per negligenza, notevoli avarie al generatore da lui condotto, anche se non siavi stato infortunio ovvero abbia comunque posto in pericolo l'incolumita' di altri lavoratori, il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro, con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti, puo', senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge e dal contratto di lavoro, sospenderlo fino a sei mesi dall'esercizio delle sue mansioni od anche revocare il certificato di abilitazione. Contro l'ordinanza del capo circolo e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Ministero dell'economia nazionale che decide definitivamente. Art. 32. - Salvo i casi di forza maggiore, il conduttore non puo' abbandonare il servizio senza preavviso di almeno cinque giorni, fermo restando i termini e le altre condizioni stabiliti dal contratto di lavoro o dalla consuetudine che non contraddicano a tale disposizione. In caso di contravvenzione da parte del conduttore all'obbligo suddetto, il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro puo', con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti ed indipendentemente dalle altre sanzioni penali e delle azioni civili, sospendere il conduttore stesso, per un periodo non superiore a due mesi, dall'abilitazione alla condotta dei generatori ed, in caso di recidiva o nei casi di pericolo di infortunio, puo' anche ordinare detta sospensione per un periodo fino a sei mesi o revocare l'abilitazione. Contro i suddetti provvedimenti e' dato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia nazionale che decide definitivamente.". - Il decreto ministeriale 12 agosto 1968, recante "Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1968, n. 217.