ART. 287
                   (abilitazione alla conduzione)

   1.  Il  personale  addetto  alla conduzione degli impianti termici
civili  di  potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere
munito  di  un  patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato
provinciale  del  lavoro,  al  termine  di un corso per conduzione di
impianti  termici,  previo superamento dell'esame finale. I patentini
possono  essere  rilasciati  a  persone  aventi  eta' non inferiore a
diciotto  anni  compiuti.  Presso ciascun Ispettorato provinciale del
lavoro  e'  compilato  e  aggiornato un registro degli abilitati alla
conduzione  degli  impianti  termici,  la  cui  copia e' tenuta anche
presso  l'autorita'  competente  e  presso il comando provinciale dei
vigili del fuoco.
   2.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 11, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
   3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il
patentino  di  primo  grado  abilita  alla  conduzione degli impianti
termici   per  il  cui  mantenimento  in  funzione  e'  richiesto  il
certificato  di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a
norma  del  regio  decreto  12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di
secondo  grado  abilita  alla  conduzione  degli  altri  impianti. Il
patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti
per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.
   4.  Il  possesso  di  un  certificato di abilitazione di qualsiasi
grado  per  la  condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio
decreto  12  maggio  1927, n. 824, consente il rilascio del patentino
senza necessita' dell'esame di cui al comma 1.
   5.   Il  patentino  puo'  essere  in  qualsiasi  momento  revocato
dall'Ispettorato   provinciale  del  lavoro  in  caso  di  irregolare
conduzione  dell'impianto. A tal fine l'autorita' competente comunica
all'Ispettorato   i  casi  di  irregolare  conduzione  accertati.  Il
provvedimento   di   sospensione  o  di  revoca  del  certificato  di
abilitazione  alla  condotta  dei generatori di vapore ai sensi degli
articoli  31  e  32  del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha
effetto sul patentino di cui al presente articolo.
   6.  Il  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
12  agosto  1968  stabilisce la disciplina dei corsi e degli esami di
cui  al  comma  1  e  delle  revisioni dei patentini. Alla modifica e
all'integrazione di tale decreto si provvede con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
 
          Note all'art. 287:
              - L'art.  11, comma 3, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 agosto  1993,  n.  412, recante "Regolamento
          recante   norme   per  la  progettazione,  l'installazione,
          l'esercizio  e la manutenzione degli impianti termici degli
          edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
          attuazione  dell'art.  4,  comma  4,  della legge 9 gennaio
          1991,  n.  10",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          14 ottobre  1993,  n.  242,  supplemento  ordinario,  e' il
          seguente:
              "Art.  11  (Esercizio  e  manutenzione  degli  impianti
          termici e controlli relativi). - 1.-2. (Omissis).
              3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al
          focolare  superiore  a  350 kW, ferma restando la normativa
          vigente  in  materia  di  appalti pubblici, il possesso dei
          requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e
          della  manutenzione  dell'impianto  termico"  e' dimostrato
          mediante   l'iscrizione  ad  albi  nazionali  tenuti  dalla
          pubblica  amministrazione e pertinenti per categoria quali,
          ad  esempio,  l'albo  nazionale dei costruttori - categoria
          gestione   e   manutenzione   degli   impianti  termici  di
          ventilazione    e    condizionamento,    oppure    mediante
          l'iscrizione  ad  elenchi  equivalenti dell'Unione europea,
          oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle
          norme  UNI  EN  ISO  della  serie  9000, per l'attivita' di
          gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di
          un  organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano
          o  europeo.  In  ogni  caso  il  terzo  responsabile  o  il
          responsabile  tecnico  preposto  deve  possedere conoscenze
          tecniche  adeguate  alla complessita' dell'impianto o degli
          impianti a lui a ffidati.".
              - Il  regio  decreto  12 maggio  1927,  n. 824, recante
          "Approvazione  del  regolamento per la esecuzione del regio
          decreto-legge  9 luglio  1926,  n.  1331,  che  costituisce
          l'Associazione    nazionale    per   il   controllo   della
          combustione"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
          4 luglio 1927, n. 152.
              - Gli   articoli 31  e  32  del  citato  regio  decreto
          12 maggio 1927, n. 824, sono i seguenti:
              "Art.   31.  -  Gli  agenti  tecnici  dell'Associazione
          debbono accertare se il personale addetto alla condotta dei
          generatori   di  vapore  possieda  i  requisiti  prescritti
          dall'art.  27  ed  in  quale  modo  disimpegni  le  proprie
          mansioni.
              Anche  gli  ispettori  del  lavoro  hanno  facolta'  di
          procedere agli accertamenti di cui al precedente comma.
              Qualora  il  conduttore  non  adempia  abitualmente con
          diligenza  le  sue mansioni o abbia determinato, per dolo o
          per  negligenza,  notevoli  avarie  al  generatore  da  lui
          condotto,  anche se non siavi stato infortunio ovvero abbia
          comunque   posto   in   pericolo   l'incolumita'  di  altri
          lavoratori,  il  capo  circolo dell'Ispettorato del lavoro,
          con   ordinanza   motivata  e  previa  contestazione  degli
          addebiti,  puo',  senza  pregiudizio  delle  altre sanzioni
          previste dalla legge e dal contratto di lavoro, sospenderlo
          fino  a sei mesi dall'esercizio delle sue mansioni od anche
          revocare il certificato di abilitazione.
              Contro  l'ordinanza del capo circolo e' ammesso ricorso
          entro  trenta  giorni  dalla sua comunicazione al Ministero
          dell'economia nazionale che decide definitivamente.
              Art.   32.  -  Salvo  i  casi  di  forza  maggiore,  il
          conduttore non puo' abbandonare il servizio senza preavviso
          di  almeno  cinque  giorni,  fermo  restando i termini e le
          altre  condizioni stabiliti dal contratto di lavoro o dalla
          consuetudine che non contraddicano a tale disposizione.
              In  caso  di  contravvenzione  da  parte del conduttore
          all'obbligo  suddetto, il capo circolo dell'Ispettorato del
          lavoro  puo', con ordinanza motivata e previa contestazione
          degli  addebiti  ed  indipendentemente dalle altre sanzioni
          penali  e  delle  azioni  civili,  sospendere il conduttore
          stesso,   per   un   periodo  non  superiore  a  due  mesi,
          dall'abilitazione  alla condotta dei generatori ed, in caso
          di  recidiva  o  nei  casi  di pericolo di infortunio, puo'
          anche  ordinare detta sospensione per un periodo fino a sei
          mesi o revocare l'abilitazione.
              Contro  i  suddetti provvedimenti e' dato ricorso entro
          trenta    giorni    dalla    comunicazione   al   Ministero
          dell'economia nazionale che decide definitivamente.".
              - Il   decreto  ministeriale  12 agosto  1968,  recante
          "Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di
          abilitazione  alla  conduzione  di  impianti  termici",  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1968, n.
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