Art. 287 
 
          Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del  codice,  in  caso  di
applicazione  del   criterio   della   rotazione,   ai   fini   della
determinazione dell'ordine di priorita' per la scelta  dell'operatore
economico cui affidare il singolo  appalto,  la  stazione  appaltante
tiene conto delle risultanze della procedura di gara sulla  base  dei
criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e  tiene  conto,
altresi', dei contenuti  delle  singole  offerte  in  relazione  alle
proprie specifiche esigenze. 
    2. Fatta salva la facolta' di  ciascuna  stazione  appaltante  di
istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi  dell'articolo
60 del codice, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  anche
avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture
tecnologiche, puo' provvedere alla realizzazione  e  gestione  di  un
sistema  dinamico  di  acquisizione  per  le   stazioni   appaltanti,
predisponendo  gli   strumenti   organizzativi   ed   amministrativi,
elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e  gestione
nonche'  curando  l'esecuzione  di  tutti  i   servizi   informatici,
telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del
sistema stesso,  ivi  comprese  tutte  le  attivita'  necessarie  per
l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l'ammissione
allo stesso. 
 
              Note all'art. 287 
              - Il testo dell'articolo 59, comma 7, del citato D.Lgs.
          12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "7. Per il caso di cui  al  comma  6,  l'aggiudicazione
          dell'accordo  quadro  contiene   l'ordine   di   priorita',
          privilegiando il criterio della rotazione,  per  la  scelta
          dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto." 
              - Il testo dell'articolo 60 del citato D.Lgs. 12 aprile
          2006, n. 163, e' il seguente: 
              "Art. 60 (Sistemi dinamici di  acquisizione)  -  1.  Le
          stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di
          acquisizione. Tali sistemi sono  utilizzati  esclusivamente
          nel caso  di  forniture  di  beni  e  servizi  tipizzati  e
          standardizzati, di uso corrente,  esclusi  gli  appalti  di
          forniture o servizi da  realizzare  in  base  a  specifiche
          tecniche del committente che, per la loro complessita', non
          possano essere valutate  tramite  il  sistema  dinamico  di
          acquisizione. 
              2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le
          stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta
          in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da
          aggiudicare nell'ambito di detto sistema. 
              3. Tutti gli offerenti  che  soddisfano  i  criteri  di
          selezione e  che  hanno  presentato  un'offerta  indicativa
          conforme al capitolato d'oneri e agli  eventuali  documenti
          complementari sono ammessi nel sistema. 
              4. Le offerte indicative possono essere  migliorate  in
          qualsiasi momento, a condizione che esse  restino  conformi
          al capitolato d'oneri. 
              5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione
          degli  appalti  nell'ambito  del   medesimo   le   stazioni
          appaltanti  utilizzano  esclusivamente  mezzi   elettronici
          conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6. 
              6. Ai fini dell'istituzione di un sistema  dinamico  di
          acquisizione le stazioni appaltanti: 
              a) pubblicano un bando di gara indicando che si  tratta
          di un sistema dinamico di acquisizione; 
              b) precisano nel capitolato d'oneri,  tra  l'altro,  la
          natura degli acquisti previsti che sono  oggetto  di  detto
          sistema,   nonche'   tutte   le   informazioni   necessarie
          riguardanti  il  sistema  di  acquisizione,  l'attrezzatura
          elettronica utilizzata nonche'  i  dettagli  pratici  e  le
          specifiche tecniche di connessione; 
              c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del
          bando e fino a conclusione del sistema,  l'accesso  libero,
          diretto e completo al  capitolato  d'oneri  e  a  qualsiasi
          documento  complementare  e  indicano  nel  bando  di  gara
          l'indirizzo  Internet  presso   il   quale   e'   possibile
          consultare tali documenti. 
              7. Le  stazioni  appaltanti  accordano  a  qualsivoglia
          operatore  economico,  per  tutta  la  durata  del  sistema
          dinamico di acquisizione,  la  possibilita'  di  presentare
          un'offerta indicativa allo  scopo  di  essere  ammesso  nel
          sistema alle condizioni di cui al comma 3. 
              8. Le stazioni  appaltanti  concludono  la  valutazione
          delle offerte indicative entro 15 giorni a decorrere  dalla
          presentazione  dell'offerta  indicativa.  Possono  tuttavia
          prolungare il  periodo  di  valutazione  a  condizione  che
          nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo. 
              9. Le stazioni  appaltanti  informano  al  piu'  presto
          l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione
          nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua
          offerta indicativa. 
              10. Ogni appalto specifico deve essere  oggetto  di  un
          confronto  concorrenziale.  Prima  di  procedere  a   detto
          confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano
          un  bando  di  gara  semplificato  e  invitano  tutti   gli
          operatori economici  interessati  a  presentare  un'offerta
          indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine  che
          non puo' essere inferiore a 15  giorni  a  decorrere  dalla
          data di invio del bando di gara semplificato.  Le  stazioni
          appaltanti procedono al confronto  concorrenziale  soltanto
          dopo aver terminato la  valutazione  di  tutte  le  offerte
          indicative introdotte entro questo termine. 
              11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti
          ammessi  nel  sistema  a  presentare  un'offerta  per  ogni
          appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema.  A
          tal  fine  essi  fissano  un  termine  sufficiente  per  la
          presentazione delle offerte. 
              12.  Le  stazioni  appaltanti   aggiudicano   l'appalto
          all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
          ai criteri di aggiudicazione enunciati nel  bando  di  gara
          per l'istituzione del  sistema  dinamico  di  acquisizione.
          Detti criteri  possono,  all'occorrenza,  essere  precisati
          nell'invito menzionato nel comma 11. 
              13. La durata di un sistema  dinamico  di  acquisizione
          non puo' superare quattro anni, tranne in casi  eccezionali
          debitamente giustificati. 
              14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere  a  un
          sistema dinamico di acquisizione  in  modo  da  ostacolare,
          limitare o distorcere la concorrenza. 
              15. Non possono essere posti a carico  degli  operatori
          economici  interessati  o  dei  partecipanti   al   sistema
          contributi di carattere amministrativo."