ART. 288 (controlli e sanzioni) 1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico civile, non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti. 2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: a) l'installatore, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma 1; b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2. 3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: a) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti i casi in cui l'impianto non e' soggetto all'obbligo di verifica di cui all'articolo 286, comma 4; b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, o non e' stato dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1; c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, purche' non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto; d) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o e' stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto. 4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro e' punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti. 5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l'autorita' competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all'articolo 286, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non puo' essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorita' competente si applica l'articolo 650 del codice penale. 6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'autorita' competente di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale. 7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 e' punito con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro. 8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorita' competente, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro della salute, sono individuati i requisiti di tali organismi. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i requisiti previsti dall'articolo 11, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Note all'art. 288: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario. - L'art. 11, comma 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' il seguente: «19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneita' tecnica dei predetti organismi.».