Art. 288 Asta elettronica 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 85, comma 3, del codice, la stazione appaltante ed i concorrenti che hanno presentato offerte ammissibili si dotano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la partecipazione all'asta elettronica anche secondo le indicazioni e le informazioni contenute nel bando o nell'invito a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, ai sensi dell'articolo 85, comma 6, del codice. 2. La durata dell'asta, preventivamente fissata nell'invito, non puo' essere inferiore ad un'ora.
Note all'art. 288 - Il testo dell'articolo 85, commi 3 e 6, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, S.O. e' il seguente: "3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara." "6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni: a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica; e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonche' le modalita' e specifiche tecniche di collegamento."