Art. 288. Articolazione interna degli istituti regionali 1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica e' competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte. 2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attivita' di interesse comune.