(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 289)
                 Art. 289. (Art. 79 del Testo Unico) 
                        APPROVAZIONE DEI TIPI 

 
  Su ogni esemplare dei dispositivi approvati debbono essere indicati
in maniera chiara ed indelebile e facilmente visibile sui dispositivi
montati, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione, questi
ultimi estremi debbono essere ripetuti sui singoli  elementi  qualora
il dispositivo sia formato di piu' parti separate.