Art. 289. Organi degli istituti regionali 1. Ciascun istituto e' retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali: a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale; b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale; c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione. 2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione. 3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo articolo 294. 4. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui all'articolo 288. 6. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno. 7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto. 8. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 9. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.