Art. 29
                      Procedura di negoziazione

  1.  La  procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
pubblica  almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di
cui  all'articolo  27  e  si  concludono con la sottoscrizione di una
ipotesi di accordo.
  2.  La  delegazione  di  parte  pubblica,  prima  di procedere alla
sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,  sulla base dei
criteri   utilizzati   per  l'accertamento  della  rappresentativita'
sindacale  ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali
aderenti  all'ipotesi  stessa rappresentino almeno il cinquantuno per
cento  del  dato  associativo  complessivo  espresso dal totale delle
deleghe sindacali rilasciate.
  3.  Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono
la  delegazione  di  parte  pubblica  le  loro  osservazioni entro il
termine   di  cinque  giorni  dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di
accordo.
  4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti contenenti
l'individuazione  del  personale  interessato,  i costi unitari e gli
oneri  riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione
complessiva  della  spesa,  diretta  ed  indiretta, con l'indicazione
della  copertura  finanziaria  complessiva  per  l'intero  periodo di
validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non puo' in ogni caso comportare,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi,
impegni  di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento
di  programmazione  economico-finanziaria  approvato  dal Parlamento,
nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.
  5.   Il   Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici  giorni  dalla
sottoscrizione  dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita'
finanziarie  ed  esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva
l'ipotesi  di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente
della  Repubblica  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera  d),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, prescindendo dal
parere  del  Consiglio  di  Stato.  Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce  alla  Camera  dei  deputati  ed al Senato della Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
  6.  Nell'ambito  e  nei  limiti  fissati dal decreto del Presidente
della  Repubblica  di  cui al comma 5 e per le materie specificamente
ivi  indicate,  possono  essere conclusi accordi decentrati a livello
centrale  e  periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo,
individuano  esclusivamente  criteri applicativi delle previsioni del
predetto  decreto.  Gli  accordi  decentrati  sono  stipulati tra una
delegazione  di  parte  pubblica presieduta dai titolari degli uffici
centrali  e  periferici individuati dall'amministrazione dell'interno
entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente  della  Repubblica  di  cui  al comma 5 ed una delegazione
sindacale  composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture
periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di
accordo  di  cui  al  comma  1.  In caso di mancata definizione degli
accordi  decentrati,  resta  impregiudicato  il  potere  di  autonoma
determinazione dell'amministrazione.
 
          Nota all'art. 29:
              - Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, vedasi nelle note all'art.
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